Divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio dopo cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 8932 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio dopo cassazione, qualora la precedente decisione sia stata impugnata esclusivamente dal ricorrente e non anche dall’amministrazione rimasta intimata, il giudice del rinvio non può ridurre l’importo dell’equa riparazione già riconosciuto in favore dell’istante, operando il divieto di reformatio in peius. Il giudice del rinvio è inoltre tenuto a pronunciarsi sulle spese di tutte le fasi in cui il procedimento si è articolato, non potendo omettere la liquidazione relativa a singoli gradi. La compensazione delle spese deve infine essere sorretta da motivazione in ordine ai presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., non bastando un generico riferimento a evidenti ragioni. La cassazione afferente il solo quantum dell’indennizzo travolge la decisione solo in tale parte, conservandone il valore di giudicato quanto all’an.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto alla Corte di Appello di Perugia l’indennizzo per irragionevole durata di un procedimento in materia di pubblico impiego, instaurato nel maggio 1995 dinanzi al TAR Lazio e protrattosi per oltre sedici anni per un solo grado. La Corte territoriale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il Ministero al pagamento di una somma per danno non patrimoniale.
A seguito di una prima cassazione con rinvio, il giudice del rinvio aveva rideterminato l’indennizzo in somma superiore, liquidando anche le spese. Contro questo provvedimento la ricorrente propose un nuovo ricorso, accolto da questa Corte con ordinanza che, enunciando il principio di diritto per il giudice del rinvio, precisò che la decisione cassata nel quantum doveva essere integralmente sostituita, senza limitarsi alla differenza. Il giudice del rinvio, nuovamente investito, ha però ridotto l’importo a una somma inferiore e compensato le spese. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 336 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudizio rescindente vincolava il giudice dell’ultimo rinvio a non rimettere in discussione il diritto alla liquidazione sia del periodo già riconosciuto, sia dell’ulteriore periodo accertato. Il motivo è rigettato: il giudice del rinvio ha correttamente proceduto al complessivo ricalcolo, non alla sommatoria dei due periodi, detraendo il tempo di cancellazione dal ruolo e confermando i termini della prima decisione.
Il secondo motivo è invece fondato. Il decreto che aveva stabilito in somma superiore l’equa riparazione era stato impugnato solo dalla ricorrente, con ricorso accolto, e non dall’amministrazione rimasta semplice intimata nel giudizio di legittimità. In forza delle norme denunciate, quel provvedimento non poteva più essere oggetto di ulteriore decurtazione da parte del giudice del rinvio, che ha errato operando la riduzione, in violazione del divieto di reformatio in peius, confermando peraltro la primitiva decisione già cassata.
Anche il terzo e il quarto motivo sono fondati. Il decreto impugnato ha omesso di provvedere sulle spese dell’originario procedimento di merito e del primo procedimento di riassunzione. Il giudice del rinvio è tenuto a liquidare le spese per ognuna delle fasi in cui il procedimento si è articolato. La compensazione delle spese dei giudizi di legittimità risulta inoltre priva di motivazione in relazione ai presupposti dell’art. 92 c.p.c.
In conclusione la Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo e rigetta il primo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., condannando il Ministero al pagamento della somma già stabilita a titolo di indennizzo, oltre interessi legali, e delle spese relative ai precedenti gradi e fasi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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