La contumacia del soccombente non giustifica la compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 21762 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la deroga al principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente in motivazione. Tali ragioni non possono consistere in un generico riferimento alla natura della controversia né nella mera contumacia del soccombente, la quale è di per sé insufficiente a giustificare la compensazione delle spese. L’eventuale pronuncia di irripetibilità delle spese a favore della parte totalmente vittoriosa, ove non supportata da congrua motivazione, integra un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il Fatto

Un difensore d’ufficio aveva proposto opposizione, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione delle proprie competenze emesso dal giudice penale, deducendo il mancato riconoscimento delle somme per una fase del processo e l’errata quantificazione di altre voci. Il Tribunale di Udine aveva integralmente accolto l’opposizione, provvedendo a una nuova e maggiore liquidazione in favore del difensore, ma aveva compensato le spese di lite con una motivazione sintetica, richiamando la natura del giudizio e la mancata costituzione del Ministero della Giustizia.

Avverso la statuizione concernente le spese, il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. nonché il vizio di omessa motivazione in ordine alla compensazione disposta. Il Ministero ha resistito con controricorso, eccependo l’irrilevanza della doglianza in ragione del carattere erariale del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, ritenendolo conforme ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, in quanto idoneo a consentire la comprensione delle questioni prospettate e degli aspetti criticati della pronuncia impugnata (cfr. Sez. 3, n. 12969 del 06/05/2026). I due motivi, connessi logicamente, sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati.

La Suprema Corte ha ribadito che le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese devono essere esplicitamente motivate e riferite a circostanze specifiche della controversia, come la condotta processuale della parte soccombente o fattori esterni non controllabili, non potendo risolversi in motivazioni illogiche o apparenti (cfr. Sez. 5, n. 6782 del 20/03/2026). Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, il giudice deve indicare i giusti motivi della compensazione, che non possono consistere nel riferimento alla natura della controversia (cfr. Sez. 6-5, n. 25594 del 12/10/2018).

Quanto alla posizione del Ministero, rimasto contumace nel giudizio di merito, la Corte ha precisato che la mancata costituzione del soccombente è di per sé insufficiente a giustificare la deroga al principio di soccombenza, richiedendosi comunque la verifica dei presupposti normativi (cfr. Sez. 2, n. 33825 del 23/12/2025). Ha inoltre escluso rilevanza alla circostanza che la liquidazione contestata gravasse già sull’erario, non potendo tale elemento giustificare l’irripetibilità delle spese a danno della parte integralmente vittoriosa.

Lo scarno riferimento alla “natura del giudizio” contenuto nella motivazione del tribunale è stato pertanto ritenuto insufficiente a sorreggere la compensazione, in presenza dell’accoglimento integrale delle richieste dell’opponente. La Corte ha conseguentemente accolto il ricorso, cassando la pronuncia impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Udine, o a magistrato diverso da quello che si era pronunciato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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