Compensazione delle spese come ipotesi eccezionale da motivare specificamente (Cass. civ. Sez. 3 n. 1481 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consente la compensazione delle spese di lite nei casi ivi previsti (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza) ovvero in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. La regolazione delle spese è retta dal principio victus victori: la compensazione resta ipotesi eccezionale, la cui eccezionalità deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito. Non è conforme a diritto piegare la regolazione delle spese a finalità non proprie, come punire la parte ritenuta in torto o attenuare il peso della condanna.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo la prescrizione di alcune cartelle e l’omessa notifica di altra cartella sottostante. Il Giudice di pace annullava l’intimazione per intervenuta prescrizione di tre cartelle, dichiarava dovuta la somma relativa alla quarta e compensava le spese. In appello il Tribunale dichiarava la nullità dell’intimazione anche con riferimento alla cartella oggetto di contestazione, ma compensava integralmente le spese del procedimento.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per l’erronea compensazione delle spese disposta sia dal giudice d’appello sia da quello di primo grado, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni e a fronte della totale soccombenza degli enti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, entrambi incentrati sulla dedotta carenza di motivazione della compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, oltreché dal Giudice di pace.
Richiamata la sentenza n. 28515 del 2025 di questa stessa Corte, il Collegio ha ribadito che la compensazione delle spese, dopo la sentenza additiva della Corte costituzionale del 2018, n. 77, può essere disposta solo nelle ipotesi tipizzate ovvero per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, da motivare specificamente. Una motivazione che non raggiunga il minimo costituzionale rende il provvedimento sostanzialmente immotivato e nullo ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ..
La decisione impugnata aveva giustificato la compensazione con la mancata contestazione dei fatti da parte degli enti contumaci e con il rilievo che l’annullamento derivasse da un motivo formale, mentre sul piano sostanziale l’emissione dell’atto conseguiva a una condotta illecita del contribuente. Il Collegio ha ritenuto tali ragioni inconferenti: l’evidente soccombenza delle controparti non può essere neutralizzata da considerazioni relative al merito della pretesa, al quale il giudice non poteva accedere per un motivo di rito insuperabile.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso fondato, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lanciano, in persona di diverso magistrato, per la regolazione delle spese di lite anche della fase di legittimità.
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Nota della Redazione
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