Improcedibile il ricorso per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25773 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato tempestivo deposito, nel fascicolo processuale telematico, della copia autentica del provvedimento impugnato, nel termine di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, senza possibilità di sanatoria. L’improcedibilità opera anche in caso di acquisizione del fascicolo d’ufficio contenente la copia autentica, ex art. 137-bis disp. att. cod. proc. civ., o di avvenuta produzione della stessa da parte del controricorrente. L’adempimento costituisce l’essenza stessa dell’impugnazione e non integra una restrizione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale, trattandosi di onere non gravoso e funzionale alla sequenza di avvio del processo.
Il Fatto
La parte privata propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1371/2021, che aveva respinto il gravame contro la decisione del tribunale di Milano n. 1959/2020. Quest’ultima aveva rigettato il ricorso in opposizione all’avviso di addebito emesso dall’INPS.
L’Istituto, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, resiste con controricorso. La causa è trattata in camera di consiglio e il collegio riserva il deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso improcedibile per mancato tempestivo e rituale deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il deposito è prescritto espressamente a pena di improcedibilità.
Il collegio richiama un proprio precedente recente (Cass. n. 15389/2026) per affermare che l’omissione nel rispetto del termine comporta l’improcedibilità senza possibilità di sanatoria. Viene valorizzato anche il principio di Cass. n. 10648/2017: si tratta di attività elementare, rispondente a un’esigenza obiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti.
La Corte richiama poi la massima di Cass. n. 19864/2025, secondo cui l’adempimento imposto dal legislatore rappresenta l’essenza stessa dell’impugnazione. L’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo, senza costituire restrizione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale.
Da ciò consegue la dichiarazione di improcedibilità e la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando i criteri interpretativi delle Sezioni unite n. 20621/2023.
Nota della Redazione
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