Inammissibili le questioni nuove in cassazione se non dedotte in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6390 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorso per cassazione i motivi, a pena di inammissibilità, devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio di appello; non sono ammissibili questioni nuove e nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, salvo quelli rilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare nel giudizio di legittimità la posizione rivestita nel giudizio di merito. Ove siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente allegare l’avvenuta loro deduzione in precedenza, indicando l’atto, il luogo e il modo di deduzione, in ossequio al principio di specificità del motivo. L’inesattezza del rito assume rilevanza invalidante, per error in procedendo, soltanto se la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, perché l’individuazione del rito rileva solo nella sua idoneità a incidere sul diritto di difesa e sul contraddittorio.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nella soppressione del posto di lavoro. Il lavoratore impugnava il provvedimento e, nella fase sommaria del procedimento previsto dalla legge n. 92/2012, otteneva una pronuncia favorevole con declaratoria di illegittimità.

In fase di opposizione il Tribunale, in totale riforma, dichiarava illegittimo il licenziamento, applicava l’art. 3 d.lgs. n. 23/2015 e condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria. La Corte d’appello respingeva il reclamo della società, che ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’erronea trattazione del procedimento con il c.d. rito Fornero.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché introduce per la prima volta in sede di legittimità questioni implicanti un accertamento in fatto non trattate nei gradi di merito. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui i motivi di ricorso devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo ammissibili questioni nuove non trattate nella fase di merito, salvo quelle rilevabili d’ufficio.

Il Collegio sottolinea che, ove si prospettino questioni non esaminate dal giudice di merito, grava sulla parte ricorrente l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione precedente, ma anche di indicare in quale atto essa sia avvenuta, con il luogo e il modo, per consentire alla Suprema corte il controllo ex actis. Il principio di specificità del motivo è funzionale proprio a questa verifica.

Nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto se, come e quando le questioni fossero state trattate nel doppio grado di merito. La sentenza impugnata, per contro, aveva precisato che il devolutum era limitato a due motivi di reclamo che non toccavano i temi poi introdotti in cassazione.

Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che, secondo le regole sull’error in procedendo, l’inesattezza del rito assume rilevanza invalidante solo se la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso. L’individuazione del rito non è fine a sé stessa, ma rileva solo per la sua idoneità a incidere sul diritto di difesa, sul contraddittorio e sulle prerogative processuali della parte.

La ricorrente, inoltre, aveva essa stessa impugnato la sentenza di primo grado con il reclamo previsto dal rito asseritamente non applicabile e aveva qualificato il proprio ricorso come proposto ex art. 1, comma 62, legge n. 92/2012. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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