Contestazione disciplinare generica e fatto decisivo ex art 360 n 5 cpc (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13743 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è deducibile solo mediante l’indicazione di un preciso accadimento storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti e che abbia costituito oggetto di discussione; non integrano il paradigma i documenti, le singole risultanze istruttorie o gli elementi interpretativi. La specificità della contestazione disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970 e la ricostruzione del contenuto della lettera di incolpazione costituiscono quaestio facti riservata al giudice di merito, sindacabile solo con censura precisa, senza prospettare una lettura alternativa. La motivazione apparente è deducibile non ex art. 360, comma 1, n. 5, ma come nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nei soli casi di mancanza assoluta, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva.

Il Fatto

Un dirigente commerciale, assunto a tempo indeterminato nel 2002, veniva licenziato nell’agosto 2019 dopo una contestazione disciplinare che gli addebitava la divulgazione, durante un pranzo di lavoro, del contenuto di una mail aziendale riservata riguardante i piani produttivi del gruppo. Il lavoratore impugnava il licenziamento davanti al Tribunale di Modena, che rigettava il ricorso.

La Corte d’appello di Bologna, in riforma, dichiarava l’assenza di giusta causa, ravvisando la genericità della contestazione — priva di riferimenti di tempo, luogo, persone e modalità — e l’insussistenza del fatto, con condanna della società al pagamento delle indennità di preavviso, del TFR e dell’indennità supplementare. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto ai motivi primo, terzo e quarto, ricorda che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, introduce un vizio specifico: l’omesso esame di un fatto storico decisivo, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti, oggetto di discussione e idoneo a determinare un esito diverso. Non sono tali le singole questioni giuridiche, gli elementi di un accadimento complesso già apprezzato, le mere ipotesi alternative o gli elementi interpretativi.

Nel caso concreto la ricorrente non individua alcun fatto storico omesso, limitandosi a lamentare la mancata considerazione di documenti. La Corte rileva che quegli stessi documenti sono stati oggetto di approfondita valutazione: la sentenza d’appello ha esaminato il contenuto della lettera di contestazione, la missiva di risposta del lavoratore e gli atti introduttivi, traendone il giudizio di genericità e di insussistenza del fatto.

Quanto alla ricostruzione dell’addebito, essa è frutto di un procedimento interpretativo: per scalfirla occorreva dedurre la violazione dei criteri legali di interpretazione ex art. 1362 e ss. cod. civ., deduzione neppure prospettata. Sul quarto motivo, la Corte ribadisce che l’obbligo di motivazione è violato solo se la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile o oggettivamente incomprensibile, ipotesi deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e 9032 del 2014. Nella specie la motivazione è adeguata e congrua.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, con l’indicazione delle norme violate e delle specifiche affermazioni della sentenza in contrasto con esse, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa. L’apprezzamento della specificità della contestazione, condotto secondo i canoni ermeneutici degli atti unilaterali, è indagine di fatto riservata al giudice di merito: la censura prospetta solo un dissenso esegetico e una lettura alternativa, inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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