Inammissibile la rivalutazione del contratto in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 25861 del 27.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che, pur deducendo la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto, si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio e in una rivalutazione degli esiti interpretativi raggiunti dal giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il vizio di motivazione è ravvisabile solo nella sua versione di minima costituzionale, ossia quando la pronuncia presenti mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Il vizio di omissione di un fatto decisivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile quando la sentenza di appello sia confermativa di quella di primo grado.
Il Fatto
Una società ha ottenuto dal Tribunale di Trani un decreto ingiuntivo nei confronti di un consorzio per un credito ritenuto derivante da una scrittura privata, a definizione delle controversie insorte in merito alla gestione dell’ampliamento di un cimitero. Il consorzio ha proposto opposizione, eccependo la nullità dell’atto per mancanza di causa e il difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale, pur dichiarando valida la scrittura, ha accolto l’opposizione per difetto di legittimazione passiva del consorzio, revocando il decreto. La Corte d’Appello di Bari ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il consorzio ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., lamentando che la Corte territoriale avrebbe applicato il solo criterio letterale, omettendo la valutazione della volontà comune delle parti e del loro comportamento successivo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
La parte, pur affermando di non voler proporre una ricostruzione alternativa del contratto, se ne è in realtà avvalsa per contestare la lettura offerta dal giudice di merito, richiamando i rapporti tra le parti e il comportamento successivo. La censura scende così sul merito e sottopone a nuova valutazione gli esiti del materiale probatorio, in vista di una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte lo ha dichiarato infondato. Il vizio di motivazione ricorre solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico seguito, senza alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né disamina logico-giuridica del percorso argomentativo, come affermato da Cass. n. 3819/2020 e Cass. n. 25866/2010.
La conformità al modello legale non impone al giudice di merito di dar conto di tutte le prove dedotte o di tutte le tesi prospettate: è sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, secondo Cass. n. 22801/2009. Nel caso concreto tali vizi non ricorrono, essendo la motivazione chiara e sufficiente, né si ravvisa alcuna anomalia motivazionale nei termini indicati dalle Sezioni Unite nn. 8053/2014 e 8054/2014.
Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo, la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., poiché la sentenza di appello è confermativa di quella di primo grado. La Corte ha aggiunto, solo ad abundantiam, che il fatto sarebbe comunque privo di concreta decisività. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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