Obbligazione solidale delle parti per i compensi arbitrali e regresso ex art. 1299 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 1 n. 5983 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione delle parti di corrispondere il compenso agli arbitri, ex art. 814, primo comma, cod. proc. civ., ha natura solidale e trova fonte nell’incarico arbitrale e nel suo svolgimento. La disciplina dell’autoliquidazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 814 cod. proc. civ. presuppone l’accordo delle parti sull’an della pretesa e la contestazione sul quantum, e non si applica quando il pagamento spontaneo sia stato preceduto da un giudizio ordinario di accertamento della congruità dei compensi. In tal caso, la parte che ha provveduto al pagamento per l’intero può agire in regresso ai sensi dell’art. 1299 cod. civ. nei confronti dell’altra parte, la cui mancata accettazione della misura autoliquidata non esclude il carattere obbligato dei compensi. Il diritto dell’arbitro al compenso sorge per l’effettivo espletamento dell’incarico e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, sicché non sussistono i presupposti per la sospensione ex artt. 295 e 337 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo.
Il Fatto
La società, successivamente incorporata in altra società, aveva convenuto in giudizio il Comune per ottenere la condanna al pagamento di somme a titolo di rimborso parziale degli importi corrisposti per il funzionamento del collegio arbitrale e per i compensi degli arbitri e degli arbitratori, non accettati dall’ente territoriale. Il Tribunale, qualificata la domanda come azione ordinaria di accertamento della congruità dei compensi, l’aveva accolta. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande, ritenendo che l’autoliquidazione arbitrale non accettata dal Comune configurasse una mera proposta non vincolante, con conseguente insussistenza del diritto di rivalsa in capo alla società.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 814 cod. proc. civ. e dell’art. 1299 cod. civ. e la formazione del giudicato interno sull’accertamento dei compensi. Il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi del ricorso principale, incentrati sul contenuto e sulla portata dell’art. 814 cod. proc. civ., chiarendo che il primo comma della norma qualifica come solidale l’obbligazione di pagamento degli arbitri, espressamente richiamando la facoltà di rivalsa tra condebitori. I commi secondo e terzo disciplinano invece l’ipotesi dell’autoliquidazione, la cui vincolatività per le parti presuppone l’accettazione di tutte le parti, salvo il ricorso alla speciale procedura dinanzi al Presidente del Tribunale.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello fosse incorsa nella violazione dell’art. 814 cod. proc. civ., avendo applicato la disciplina dell’autoliquidazione a una fattispecie in cui la società aveva promosso un giudizio ordinario di accertamento della congruità dei compensi, sul quale il Tribunale si era pronunciato. Il pagamento spontaneo delle somme autoliquidate non valeva ad attrarre la fattispecie nell’ambito dei commi secondo e terzo, essendo stata accertata in sede di cognizione ordinaria l’esistenza dell’obbligazione di pagamento e la congruità dei compensi. Correttamente, quindi, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto di regresso della coobbligata ai sensi dell’art. 1299 cod. civ..
La Suprema Corte ha poi escluso la formazione del giudicato interno sull’accertamento dei compensi, rilevando che il motivo di appello aveva contestato la stessa azione ordinaria di accertamento, con ciò impedendo la formazione del giudicato. Ha inoltre ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia, essendo la diversa qualificazione della pretesa operata dalla Corte territoriale un percorso non logicamente insostenibile.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha richiamato il principio per cui il diritto dell’arbitro al compenso sorge per l’effettivo espletamento dell’incarico e prescinde dalla validità del lodo, escludendo la sospensione necessaria del giudizio. Ha infine confermato che per il contratto d’opera professionale con una pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta ad substantiam, nella specie soddisfatta dalla convenzione di arbitrato e dalla nomina degli arbitri con previsione dei compensi.
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Nota della Redazione
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