Nullo il precetto fondato su copia non autenticata dal cancelliere (Cass. civ. Sez. 3 n. 16883 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione da parte del creditore di una copia del titolo esecutivo, la cui conformità non sia attestata nei modi di legge, integra una difformità dal modello legale di svolgimento dell’attività prodromica o contestuale alla notifica del precetto, disciplinata dall’art. 479 cod. proc. civ., e ne cagiona la nullità. L’attestazione di conformità della copia all’originale compete esclusivamente al cancelliere dell’ufficio giudiziario emittente, ai sensi dell’art. 153 disp. att. cod. proc. civ., e non al difensore della parte creditrice, il quale non ha né l’onere né il potere di formare direttamente copie derivate del titolo né di certificarne la conformità. La nullità del precetto, scaturendo dalla violazione di regole poste a presidio dell’ordine pubblico processuale, non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo per effetto della proposizione dell’opposizione formale all’intimazione. Nei giudizi oppositivi incidentali a procedure di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; il ricorso per cassazione deve pertanto indicare esattamente i litisconsorti necessari, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Un soggetto, quale procuratore distrattario, intimava ad una società un precetto per il pagamento di una somma dovuta in forza di una sentenza, notificando una copia fotostatica della copia in forma esecutiva del titolo, della cui conformità il difensore del creditore attestava personalmente la corrispondenza. La società intimata proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, cod. proc. civ., deducendo la nullità del precetto per violazione degli artt. 475, 476 e 480 cod. proc. civ.
Lite pendente, il creditore promuoveva altra espropriazione presso terzi in forza del medesimo titolo, avverso la quale la società proponeva una seconda opposizione ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. Riunite le controversie, il Tribunale accoglieva le opposizioni dichiarando la nullità del precetto e del pignoramento. Avverso tale decisione il creditore ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente le due opposizioni, trattate in simultaneus processus. Con riferimento all’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per l’omessa indicazione del terzo pignorato, quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’espropriazione presso terzi. La Corte ha precisato che detta indicazione è richiesta a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio, tanto nei pregressi gradi di merito quanto nel giudizio di legittimità.
Quanto all’opposizione avverso il precetto, la Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha innanzitutto puntualizzato che la vicenda è regolata dalla disciplina anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, sicché nessuna rilevanza riveste l’abrogazione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva, operata da detto decreto e applicabile ai titoli esecutivi rilasciati e messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023.
Nel vigente ordito normativo, la notifica del titolo esecutivo consiste nella consegna al debitore di una copia autenticata, conforme alla copia munita della formula esecutiva. L’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. riserva esclusivamente al cancelliere il potere di rilasciare copie in forma esecutiva, attestandone la conformità all’originale. Tale attribuzione esclusiva soddisfa ragioni di ordine pubblico processuale, garantendo la sicura identificabilità del titolo e la circolazione di un’unica copia in forma esecutiva, a prevenzione della illegittima moltiplicazione delle azioni esecutive.
La notificazione di una copia la cui conformità non sia attestata dal cancelliere, ma dal difensore del creditore — attività esulante dai poteri riconosciuti agli avvocati in materia di autentica — determina la nullità del precetto. La Corte ha dato continuità al precedente specifico di Cass. n. 2557 del 1972, affermando che la parte non ha né l’onere né il potere di formare copie derivate del titolo né di certificarne la conformità. Tale difformità arreca un pregiudizio “autoevidente” al diritto di difesa del debitore, impedendogli di verificare la fondatezza della minaccia esecutiva. La nullità non è sanata dalla proposizione dell’opposizione, poiché da tale iniziativa non deriva la certezza sul rilascio in forma esecutiva della copia e sulla circolazione di un’unica copia.
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Nota della Redazione
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