Notifica a persona di famiglia: irrilevante la convivenza (Cass. civ. Sez. V n. 25870 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La consegna dell’atto da notificare a persona di famiglia, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., non postula né il solo rapporto di parentela o di affinità, né il requisito della convivenza del familiare con il destinatario, non espressamente richiesto dalla norma. È sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o affinità che giustifichi la presunzione iuris tantum che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario; incombe su chi assume di non averlo ricevuto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario. La qualità di persona di famiglia si presume dalla relata di notifica, salva prova contraria. Per i tributi, l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973 richiede l’invio della raccomandata informativa anche in caso di consegna a persona di famiglia, ma è sufficiente il suo invio, non la prova della ricezione.

Il Fatto

La società di riscossione notificava alla contribuente un’intimazione di pagamento con cui si richiedeva il saldo di numerose cartelle non onorate, per un importo complessivo ingente, a titolo di tributi erariali, locali e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva parzialmente il ricorso annullando l’intimazione limitatamente a una delle cartelle presupposte e rigettando nel resto. Proponevano appello sia l’Agenzia delle Entrate sia l’Agente della riscossione, mentre la contribuente spiegava appello incidentale.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, riuniti i giudizi, accoglieva gli appelli principali dichiarando legittima l’intimazione anche con riguardo alla cartella contestata, e rigettava l’appello incidentale. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte per essere state eseguite a mani di soggetti non conviventi né addetti alla ricezione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. La tesi è che le notifiche sarebbero nulle perché effettuate a mani di una persona non convivente e non addetta alla ricezione, e che non sarebbe stata provata l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.

La Corte ritiene il motivo infondato. Le notifiche erano state eseguite ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., presso l’indirizzo del destinatario e a mani di persona di famiglia. Il Collegio ribadisce che la consegna a persona di famiglia non esige necessariamente il rapporto di parentela o di affinità, né il requisito della convivenza, non menzionato dalla norma: è sufficiente un vincolo di parentela o affinità che giustifichi la presunzione, iuris tantum, di consegna dell’atto al destinatario.

Ne deriva che grava su chi assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che rilevino le sole certificazioni anagrafiche. La Corte richiama sul punto Cass. n. 11228 del 2021 e Cass. n. 11815 del 2020. La qualità di persona di famiglia si presume, inoltre, dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata, incombendo al destinatario che contesti la validità della notifica l’onere della prova contraria (da ultimo Cass. n. 53 del 2024; Cass. n. 27587 del 2018).

Nel caso di specie i rapporti di parentela dei consegnatari non sono stati contestati e la frequenza della loro presenza presso il domicilio della contribuente induce a ritenerli comunque vicini, dal punto di vista familiare, alla destinataria, quali persone di famiglia. Quanto alla raccomandata informativa, l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973 ne impone l’invio anche in caso di consegna a persona di famiglia, ma la Corte territoriale ne ha accertato l’invio, adempimento sufficiente ai fini del perfezionamento della notificazione, non essendo richiesta la prova della ricezione (Cass. Sez. Un. n. 18992 del 2017). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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