Nel processo tributario il giudice di appello può ammettere la produzione di documenti tardivi, anche se già esistenti in primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 8292 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la tardiva produzione di documenti in primo grado non preclude la loro utilizzabilità nel successivo giudizio di appello, atteso che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, la documentazione è da ritenersi acquisita automaticamente e ritualmente nel giudizio di impugnazione. Il discrimine temporale per l’applicabilità dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.Lgs. n. 220/2023 è rappresentato dal momento di instaurazione del giudizio di primo grado, anche qualora il ricorso per cassazione sia stato depositato successivamente all’entrata in vigore del decreto correttivo. Ne deriva che la mancata pronuncia sull’eccezione di inesistenza della notifica integra l’omessa pronuncia solo in caso di motivazione totalmente mancante o apparente, non quando il giudice si sia espresso sul punto, ancorché in modo implicito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa a un avviso di liquidazione concernente l’imposta di registro di un atto giudiziario, deducendo il difetto di prova della notificazione dell’atto presupposto. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito tale prova, a causa della tardiva produzione documentale.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione. Il giudice d’appello riteneva ammissibile la produzione documentale effettuata dall’ufficio, in quanto tempestiva in sede di gravame e comunque volta a dimostrare l’avvenuta notifica dell’atto prodromico. Avverso la sentenza di secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, affermando la perfetta ammissibilità della produzione documentale in appello, anche laddove i documenti fossero già esistenti in primo grado. Tale principio si fonda sulla particolare struttura del processo tributario, nel quale i fascicoli di parte confluiscono in modo definitivo in quello d’ufficio sino al passaggio in giudicato. La mancata produzione tempestiva nel primo grado non preclude, quindi, l’utilizzabilità del documento in sede di gravame.
Quanto all’ambito applicativo della novella di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 220/2023, la Suprema Corte precisa che il criterio di discrimine è il momento di instaurazione del giudizio di primo grado. In virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del citato decreto (Corte cost. n. 36/2025), la nuova disciplina si applica solo ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo. Tale criterio opera anche per il ricorso in cassazione depositatosi dopo tale data. Ne consegue che, nella fattispecie, essendo il primo grado anteriore al 4 gennaio 2024, trova applicazione il testo previgente dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
Il secondo motivo è infondato. La Corte osserva che il giudice d’appello aveva esplicitamente considerato la regolarità della notificazione dell’avviso di liquidazione, avvenuta mediante deposito alla casa comunale, con conseguente rigetto implicito dell’eccezione di inesistenza della notifica. La censura di omessa pronuncia è pertanto insussistente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di vizio di motivazione che sole possono integrare il difetto di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Il ricorso è, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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