Risoluzione del leasing e soggettività passiva IMU in capo al locatore (Cass. civ. Sez. V n. 5446 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione finanziaria, ai fini dell’IMU la soggettività passiva è determinata dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che la radica in capo al locatario per tutta la durata del contratto. Con la risoluzione del contratto per inadempimento, la soggettività passiva si determina automaticamente in capo al locatore, anche se questi non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ai fini impositivi non rileva la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittimi la detenzione qualificata: il detentore senza titolo è privo della titolarità passiva dell’imposta. La diversa disciplina dettata per la TASI dall’art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non è estensibile analogicamente all’IMU, per l’eterogeneità dei presupposti delle due imposte.

Il Fatto

Una società, incorporante di altra società, riceveva da un Comune un avviso di accertamento d’ufficio per omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2012, per un importo complessivo di oltre due milioni di euro, in relazione a immobili detenuti in locazione finanziaria. Le società concedenti avevano comunicato la risoluzione dei contratti per inadempimento e avevano preteso la rivalsa per l’ICI e l’IMU versate al Comune.

La contribuente impugnava l’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo che l’IMU dovesse gravare sull’utilizzatore fino alla restituzione dell’immobile al concedente dopo la risoluzione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che l’IMU gravasse sull’utilizzatore in caso di mancata riconsegna dell’immobile dopo la risoluzione.

In via preliminare, la Corte ricorda il meccanismo dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: formulata la proposta di definizione accelerata, la ricorrente aveva chiesto la decisione. Richiamando Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611, l’ordinanza afferma che il consigliere delegato che ha formulato la proposta può comporre, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio, non versando in situazione di incompatibilità.

Nel merito, il motivo è fondato. L’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 stabilisce che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto. Secondo la giurisprudenza costante di legittimità, in caso di risoluzione del contratto il soggetto passivo dell’IMU è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna.

La Corte spiega che la deroga al presupposto impositivo trova fondamento nel principio di ragionevolezza: il legislatore equipara la posizione del concedente e quella dell’utilizzatore con detenzione qualificata. Ma con la risoluzione non sopravvive alcun effetto contrattuale, viene meno la causa del finanziamento e la mera detenzione senza titolo è priva di effetti tributari. Il contratto determina la soggettività passiva, non la disponibilità del bene: il venir meno del vincolo ne comporta l’automatico passaggio in capo al locatore, in rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta.

La Corte esclude, infine, che rilevi la diversa previsione dell’art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013 sulla TASI: norma non interpretativa, applicabile alla sola TASI, non estensibile analogicamente all’IMU per l’eterogeneità dei presupposti. Il giudice di appello ha quindi contravvenuto al principio enunciato. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con annullamento dell’atto impositivo; le spese dell’intero giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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