Inammissibile il ricorso dell’Agenzia della Riscossione difeso da avvocato del libero foro (Cass. civ. Sez. V n. 32387 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato del libero foro è inammissibile quando non risulti alcuna ipotesi di conflitto, né una delibera motivata e specifica ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, né l’indisponibilità dell’Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio. In forza del Protocollo d’intesa del 17.5.2017 (punto 3.4.1), l’Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell’ente nelle liti davanti alla Corte di Cassazione. La costituzione a mezzo dell’Avvocatura o di un avvocato del libero foro postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di allegazione e prova, ma solo quando la scelta ricada nell’ambito delle ipotesi convenzionalmente previste o di indisponibilità dell’Avvocatura erariale.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione nei confronti del contribuente, riferito a trentadue crediti erariali iscritti a ruolo.
La C.T.P. aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle sottese all’atto, stante la contumacia dell’agente. La C.T.R. del Lazio ha rigettato l’appello, rilevando che l’atto impugnato si riferiva anche a pretese già oggetto di altri giudizi definiti con sentenza passata in giudicato, per le quali si era compiuta la prescrizione, e che comunque difettava la certezza sui crediti per i quali si chiedeva l’iscrizione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina nel merito i cinque motivi, ma si arresta su una questione preliminare di rappresentanza processuale. La difesa dell’Agenzia ricorrente è stata assunta da un avvocato del libero foro, circostanza che il Collegio reputa dirimente.
Il richiamo è al consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 30008/2019: l’Agenzia, impregiudicata la facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla Convenzione, oppure di avvocati del libero foro negli altri casi e in quelli in cui l’Avvocatura erariale, pure convenzionalmente competente, non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi convenzionali o dall’indisponibilità dell’Avvocatura, la costituzione a mezzo dell’uno o dell’altro difensore postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto, senza bisogno di allegazione e prova, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Nel caso concreto, il Protocollo d’intesa del 17.5.2017 riserva all’Avvocatura dello Stato il patrocinio dell’ente nelle liti davanti alla Corte di Cassazione. Il mandato è stato invece conferito a un avvocato del libero foro e non risulta alcuna ipotesi di conflitto, né una delibera motivata e specifica che giustifichi il rilascio della procura, né alcun elemento da cui desumere l’indisponibilità dell’Avvocatura erariale.
Tali carenze rendono il ricorso inammissibile. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, tenuto conto che l’intervento normativo di interpretazione autentica e il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia si sono realizzati in corso di causa. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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