Qualificazione appalto o vendita e prevalenza del fare ai fini IVA (Cass. civ. Sez. V n. 25917 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti a contenuto misto, la distinzione tra contratto di appalto e cessione di beni va compiuta non in base alla mera provenienza della materia o al nomen iuris prescelto dalle parti, ma alla stregua della causa concreta del negozio e della prevalenza funzionale dell’attività lavorativa rispetto al trasferimento del bene, apprezzate alla luce del regolamento contrattuale e delle prestazioni concretamente pattuite. La circostanza che l’impresa esecutrice produca anche i materiali impiegati non determina di per sé la qualificazione del rapporto come vendita, dovendosi verificare se la materia costituisca l’oggetto finale del programma negoziale ovvero il mezzo per la realizzazione di un’opera specifica, assunta con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio. L’interpretazione del contratto e la verifica della prevalenza funzionale del fare o del dare sono accertamenti riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o nei limiti del vizio motivazionale. La risposta ad interpello e la definizione agevolata della lite di un diverso soggetto non costituiscono fatti storici decisivi ai fini della qualificazione delle prestazioni rese da altro componente della medesima associazione temporanea di imprese.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, aventi ad oggetto il recupero di IVA conseguente alla riqualificazione delle prestazioni rese dalla società nell’ambito della realizzazione delle strutture metalliche di un edificio direzionale. L’Ufficio riteneva che tali prestazioni, fatturate con aliquota agevolata del 10 per cento sul presupposto della loro riconducibilità a prestazioni dipendenti da contratto di appalto, dovessero essere qualificate come cessioni di beni, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, riuniti i giudizi, rigettava l’appello dell’Ufficio quanto all’anno 2012, accoglieva l’appello incidentale della contribuente e, in riforma della decisione di primo grado, riteneva il rapporto riconducibile al contratto di appalto, con conseguente legittimità dell’aliquota ridotta; quanto all’anno 2013, confermava l’esito favorevole alla contribuente. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 cod. civ. e del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come appalto, e non come cessione di beni, il contratto, poiché la società realizzava l’opera ed era anche produttrice dei materiali, con carattere accessorio delle attività di installazione.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il giudice d’appello non ha disatteso il criterio legale di distinzione tra vendita e appalto, ma lo ha assunto a parametro della decisione, muovendo dal principio secondo cui la qualificazione dei rapporti caratterizzati da obbligazioni di fare e di dare deve fondarsi sul criterio della prevalenza del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti e al senso oggettivo del negozio. Il giudice di merito ha valorizzato le caratteristiche dell’opera e delle attività assunte, rilevando che la realizzazione è dipesa da un complesso insieme di attività articolate in varie fasi, comprendenti progettazione, organizzazione ed esecuzione, studio dei sistemi di sollevamento, montaggio, ancoraggi, iniezione di cemento, verifiche e collaudi.

La Corte ha richiamato il principio, costantemente affermato, secondo cui nei contratti a contenuto misto la distinzione tra vendita e appalto va compiuta alla stregua della causa concreta del negozio e della prevalenza funzionale dell’attività lavorativa sul trasferimento del bene. Ne consegue che la produzione dei materiali da parte dell’impresa esecutrice non comporta di per sé la qualificazione come vendita. La sentenza impugnata ha effettuato proprio tale verifica, dando rilievo alla complessiva funzione delle prestazioni e al loro inserimento nell’unitario risultato edificatorio.

La doglianza, sotto l’apparente deduzione di un vizio di sussunzione, sollecita in realtà una nuova ponderazione degli elementi di fatto. L’interpretazione del contratto e l’apprezzamento della funzione economica dell’operazione costituiscono accertamenti riservati al giudice di merito, sindacabili solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, da dedursi con specifica indicazione del criterio violato, o nei limiti del vizio motivazionale. Tali presupposti non ricorrono: la motivazione è esistente, intellegibile e non apparente.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., individuato nella posizione di altro componente dell’associazione temporanea di imprese, che aveva presentato istanza di interpello e poi definito agevolmente la lite. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile. La circostanza era stata portata all’attenzione del giudice d’appello e da questi considerata; inoltre la risposta ad interpello non costituisce un fatto storico in senso proprio, ma un atto di natura interpretativa, privo di efficacia vincolante per il giudice o per soggetti diversi dall’istante. Parimenti, la definizione agevolata di altro soggetto non vale come riconoscimento della fondatezza della pretesa fiscale né spiega efficacia riflessa. Difetta inoltre la decisività, poiché la controversia concerneva la qualificazione delle prestazioni rese dalla contribuente, non quelle del diverso componente dell’ATI.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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