Dispensa da collazione non sottrae la donazione alla riduzione lesiva della legittima (Cass. civ. Sez. II n. 25932 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, ma integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l’effettiva volontà del giudice. La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile, né sottrae la donazione all’azione di riduzione ove leda la legittima altrui. L’intangibilità della quota di riserva dei legittimari costituisce limite alla dispensa, che opera nei soli limiti della disponibile. Il donatario tenuto alla collazione sceglie liberamente se conferire in natura il bene o per imputazione, senza che il donante possa vincolarne la scelta.
Il Fatto
Gli eredi di un de cuius agiscono in giudizio per la divisione ereditaria dei beni relitti, chiedendo di includere nell’asse immobili che il padre aveva donato a uno dei figli in conto di legittima e per l’esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione. Una prima sentenza non definitiva del tribunale, in dispositivo, indica quei beni come facenti parte dell’asse ereditario; una seconda sentenza non definitiva, integrando il dispositivo con la motivazione, chiarisce che essi rilevano solo per determinare la quota di legittima del donatario. Nel frattempo il donatario era stato dichiarato fallito e la curatela aveva ceduto a un germano i diritti derivanti dall’esito del giudizio pendente; il donatario, deceduto, nomina erede universale la coniuge.
La Corte d’appello rigetta l’impugnazione dell’attore. Questi ricorre in cassazione deducendo la violazione del giudicato interno, l’errata qualificazione dell’accordo con la curatela, il conferimento di un fondo asseritamente alienato a terzi e il criterio di stima dei beni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, respingendolo. È acquisito il principio per cui il contenuto della sentenza si individua integrando il dispositivo con la motivazione che ne riveli l’effettiva volontà (Cass. n. 11943/2025; Cass. n. 24867/2023; Cass. n. 24600/2017). La Corte d’appello ha così ricostruito il giudicato nel senso che i beni donati erano stati considerati al solo fine di calcolare la quota di legittima del donatario.
Il passaggio centrale riguarda la dispensa dalla collazione. Essa esonera il donatario dal conferimento ma non esclude il bene dalla riunione fittizia per la determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 14193/2022). La dispensa non sottrae la donazione all’azione di riduzione se lesiva della legittima altrui (Cass. n. 12317/2019; Cass. n. 13660/2017): l’intangibilità della quota di riserva è limite alla dispensa, che produce effetto nei soli limiti della disponibile, mentre per l’eccedenza il donatario resta esposto alla riduzione (Cass. n. 27377/2021; Cass. n. 711/1966). Spetta poi al donatario scegliere se conferire in natura o per imputazione, non potendo il donante vincolarne la scelta (Cass. n. 17409/2023; Cass. n. 5659/2015).
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono respinti. L’atto del 2001 viene qualificato come cessione del credito e non di quota ereditaria; l’indagine diretta ad accertare se la vendita del coerede abbia a oggetto la quota o beni determinati è apprezzamento di fatto incensurabile se motivato (Cass. n. 25462/2023). Il fallimento produce solo temporaneamente lo spossessamento del fallito; chiuso il fallimento, ai sensi dell’art. 120 L.F., cessano i suoi effetti sul patrimonio, sicché il donatario era rientrato nella disponibilità dei beni residui e poteva disporne per testamento.
Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: la censura sul fondo asseritamente alienato è generica e non intercetta l’autonoma ratio decidendi fondata sull’obbligo di corrispondere alla massa il controvalore in sede esecutiva. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente dedotto il superamento dei massimi tariffari. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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