I costi fittizi di una società a ristretta base legittimano la presunzione di utili extracontabili pro quota (Cass. civ. Sez. 5 n. 17689 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio, degli utili extra bilancio prodotti da una società di capitali a ristretta base partecipativa. La presunzione, fondata sull’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. L’accertata esposizione in bilancio di costi fittizi è di per sé sufficiente a far presumere un maggior reddito imponibile in misura pari ai costi fittiziamente dichiarati, senza che l’Amministrazione debba provare che dal maggior reddito siano derivati utili distribuibili. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non ha modificato il riparto dell’onere della prova né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, operando solo per i giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022.
Il Fatto
Una società a ristretta base partecipativa, con soci al 60% e 40%, era destinataria di un avviso di accertamento per l’anno 2015, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte per il coinvolgimento in operazioni soggettivamente inesistenti con una società fornitrice. La socia di minoranza era destinataria di un autonomo avviso di accertamento, emesso per effetto della partecipazione detenuta, con il quale le erano imputati utili extracontabili pro quota.
I giudici di merito rigettavano i ricorsi della contribuente. La sentenza di appello confermava l’inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso societario per tardività e la legittimità dell’accertamento personale, valorizzando le presunzioni sulla distribuzione occulta degli utili. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, nel giudizio concernente la società, instaurato con separato ricorso, era stata confermata definitivamente l’emersione di un maggior imponibile in capo alla società stessa. Ha quindi ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa trova fondamento nell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Essa si basa sulla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di controllo dei soci nella gestione sociale. Il socio può fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. La Corte ha inoltre escluso la violazione del divieto di doppia presunzione, precisando che il fatto noto accertato in via presuntiva può costituire la premessa di un’ulteriore presunzione.
Quanto alla specifica doglianza sulla natura dei costi disconosciuti, la Corte ha richiamato il principio per cui la dichiarazione di costi fittizi da parte di una società a ristretta base è di per sé sufficiente a far presumere un maggior reddito in misura pari ai costi fittizi, senza necessità di dimostrare la distribuzione di utili. La contribuente non aveva fornito prova contraria idonea a superare tale presunzione.
In ordine all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6, l. n. 130/2022, la Corte ha ribadito che la norma non comporta alcuna inversione del normale riparto dell’onere della prova, non preclude il ricorso alle presunzioni semplici e si applica solo ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., oltre alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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