Inammissibile l’azione di accertamento del terzo contro il custode giudiziario (Cass. civ. Sez. III n. 25966 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo estraneo al processo esecutivo, che si assuma pregiudicato da un provvedimento del giudice dell’esecuzione, non può neutralizzarne l’efficacia mediante un’ordinaria azione di accertamento proposta nelle forme ordinarie. I rimedi esperibili restano quelli interni al processo esecutivo, nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. o dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove ne sussistano i presupposti. Il custode giudiziario dei beni pignorati è privo di legittimazione passiva rispetto a domande che non coinvolgano la liquidazione del compendio pignorato, poiché egli è titolare di un ufficio e non rappresenta né l’esecutato né i creditori. La domanda così proposta è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Il Fatto
Una società semplice agricola, affittuaria di terreni siti in provincia di Grosseto in forza di un contratto di affitto agrario registrato nel 1987 e rinnovatosi tacitamente, convenne in giudizio il custode giudiziario nominato in una procedura esecutiva immobiliare, chiedendo dichiararsi l’opponibilità del contratto alla procedura e la propria qualità di legittima detentrice dei fondi fino al 2032.
La società aveva agito in via ordinaria sul presupposto di non poter proporre né l’opposizione ex art. 619 c.p.c., né l’opposizione ex art. 617 c.p.c., non essendo parte della procedura esecutiva. Il giudice dell’esecuzione aveva infatti ordinato al delegato di procedere alla vendita, onerandolo di dare atto dell’inopponibilità del contratto. Il Tribunale e, in appello, la Corte d’appello di Firenze avevano rigettato la domanda nel merito. La società ricorre quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda, primo e assorbente profilo della decisione, non esaminando nel merito i motivi, pur recanti questioni di rilevante importanza nomofilattica.
Il Collegio muove dalla più recente giurisprudenza della stessa Sezione, che esclude che il custode giudiziario dei beni pignorati sia gestore di un patrimonio separato. Egli non è rappresentante o sostituto del debitore, né mandatario o sostituto processuale dei creditori, né deriva poteri dall’aggiudicatario: è titolare di un munus publicum avente ad oggetto la gestione del compendio pignorato. La sua legittimazione, processuale e sostanziale, è riflesso del ruolo istituzionale di ausiliario di giustizia ed è limitata agli eterogenei compiti attribuitigli.
Ne deriva che la legittimazione passiva del custode sussiste rispetto alle azioni che coinvolgono il compendio pignorato e interferiscono concretamente con la sua liquidazione, non certo rispetto a domande volte a ottenere una pronuncia da far valere genericamente contro la procedura esecutiva, contro il debitore o contro i creditori concorrenti.
La Corte richiama quindi il principio consolidato del sistema chiuso, tipizzato e inderogabile dei rimedi interni al processo esecutivo. Il terzo estraneo, se effettivamente pregiudicato da un provvedimento del giudice dell’esecuzione, è legittimato a proporre l’opposizione formale, ma solo avverso atti esecutivi con incidenza dannosa attuale. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione qui contestati, contenenti mere avvertenze del delegato sull’inopponibilità dell’affitto, erano atti preparatori, non definitivamente lesivi, e non potevano essere neutralizzati fuori dallo schema dell’art. 617 c.p.c.
La Corte esclude infine il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., osservando che l’unico possibile contraddittore sarebbe stato l’aggiudicatario, non ancora esistente al tempo della domanda: l’azione è dunque prematura e erroneamente orientata. La sentenza è cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., con integrale compensazione delle spese di tutto il giudizio.
Nota della Redazione
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