Raddoppio dei termini e continuità della notizia di reato (Cass. civ. Sez. V n. 25990 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di raddoppio dei termini per l’accertamento tributario, allorché l’attività impositiva si innesti su una vicenda investigativa penale già anteriormente avviata, la verifica non può risolversi in termini meramente formali, mediante il controllo della data di redazione degli atti dai quali l’Amministrazione ha tratto gli elementi della pretesa. Ciò che rileva è la continuità sostanziale tra l’originaria notizia di reato e la successiva emersione degli elementi utilizzati in sede fiscale, dovendosi accertare se questi ultimi siano riconducibili alla medesima vicenda storica già sottoposta all’autorità giudiziaria. Ove tale continuità sussista, la successiva acquisizione o formalizzazione degli elementi non impone la presentazione di una nuova denuncia. L’accertamento integrativo ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 resta invece subordinato alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati a pena di nullità; il carattere parziale del primo avviso ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 deve risultare da uno specifico supporto documentale.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato, per un determinato anno d’imposta, la dichiarazione dei redditi, accertando redditi diversi di rilevante importo. L’atto traeva origine da processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza nei confronti di due società, con i quali era stata contestata un’evasione IVA di pari importo. L’Ufficio assumeva che il contribuente fosse amministratore di fatto delle società e che l’IVA evasa costituisse provento illecito. L’accertamento era emesso, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ad integrazione di un precedente avviso relativo alla medesima annualità.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che gli elementi posti a fondamento dell’accertamento integrativo fossero già nella disponibilità dell’Ufficio e che la notizia di reato fosse successiva al termine ordinario di decadenza. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, reputando il secondo accertamento fondato su elementi nuovi e applicabile la disciplina previgente del raddoppio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava l’applicazione della disciplina previgente del raddoppio dei termini, fondata sulla mera presenza di seri indizi di reato, anziché del regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015, che subordina il raddoppio alla presentazione della denuncia entro il termine ordinario di decadenza.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Il rapporto tra il regime transitorio dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 e quello dell’art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015 va ricostruito distinguendo le fattispecie riconducibili all’uno o all’altro regime (Cass. n. 16728/2016; Cass. n. 26037/2016; Cass. n. 31649/2024; Cass. n. 22902/2025). Quando, prima della scadenza del termine ordinario, sia stata trasmessa una notizia di reato che abbia dato origine a un procedimento penale nel cui ambito siano stati acquisiti gli elementi utilizzati ai fini fiscali, non può pretendersi la reiterazione della denuncia per ogni successivo sviluppo dell’indagine.

Il criterio decisivo non è l’identità puntuale tra contenuto della notizia di reato e contestazione tributaria, ma la riconducibilità della ripresa fiscale al medesimo nucleo storico-fattuale posto all’origine dell’indagine penale. La posteriorità degli atti attraverso i quali gli elementi siano stati acquisiti non è, di per sé, decisiva.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la mera astratta applicabilità della disciplina previgente, senza verificare se la pretesa fiscale fosse riconducibile, per la sua matrice storico-fattuale, alla medesima vicenda investigativa già portata a conoscenza dell’autorità giudiziaria. La Corte ha quindi accolto il primo motivo, con rinvio al giudice di merito perché accerti la sussistenza di tale continuità.

Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ribadito che l’accertamento integrativo è consentito solo in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati a pena di nullità, non essendo sufficiente una diversa valutazione del materiale già acquisito (Cass. n. 26191/2018). La Commissione regionale ha fondato la decisione sulla natura parziale del primo avviso ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, senza però indicare da quale atto processuale tale qualificazione emergesse, né confrontarsi con la deduzione del contribuente sulla pregressa conoscenza dei processi verbali. I motivi sono stati accolti nei limiti indicati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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