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L’intimazione di pagamento si impugna solo per vizi propri, non per quelli dell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 3882 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Attesa la natura impugnatoria del processo tributario, la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, sicché – come desumibile dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 – non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione. (Rv. 678016-01)

Il Fatto

La legale rappresentante di una s.r.l. riceveva un avviso di intimazione di pagamento riferito a un avviso di accertamento per l’anno 2010, relativo a imposte e sanzioni. L’accertamento era stato emesso nei confronti della società e notificato anche alla contribuente, quale presunta autrice della violazione; contro di esso pendeva un separato contenzioso, definito nei gradi di merito e portato in Cassazione. La contribuente impugnava l’intimazione.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello: l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 pone le sanzioni tributarie esclusivamente a carico delle società con personalità giuridica, e la normativa esclude la responsabilità solidale del legale rappresentante, sicché non rilevava il rapporto di immedesimazione organica richiamato dal primo giudice. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’errata indicazione dell’anno d’imposta (2011 anziché 2010): dalla lettura complessiva dell’atto si tratta di un mero errore materiale.

Nel merito il ricorso è fondato. L’avviso di accertamento, come riconosciuto dalla stessa controricorrente, era stato notificato alla società e a lei personalmente, non solo quale amministratrice ma anche quale presunta autrice della violazione, senza indicare alcuna ipotesi di responsabilità propria. La questione della violazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003 e della motivazione dell’atto presupposto andava quindi sollevata nel giudizio contro l’avviso di accertamento, che è l’atto prodromico dell’intimazione, e non in questo giudizio. L’intimazione, che presuppone un atto di cui sollecita l’adempimento, può essere impugnata soltanto per vizi propri ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.

Ammettere in sede di impugnazione dell’intimazione la cognizione di vizi dell’atto costitutivo della pretesa comporterebbe la violazione dell’art. 19, comma 3, l’elusione del termine perentorio di sessanta giorni dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e un’indebita cognizione incidentale oltre i limiti dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto. La Corte richiama le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 643/2015): data la struttura impugnatoria del processo tributario, la cognizione incidentale del giudice, a parte quella su atti normativi e generali, è circoscritta alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, e non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto autonomamente impugnabile davanti alla commissione tributaria ma non impugnato.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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