Notifica a mezzo PEC, attestazione di conformità della procura e giudicato interno (Cass. civ. Sez. V n. 26060 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notifica a mezzo PEC di un atto giudiziario, la procura rilasciata su supporto analogico e trasformata in copia informatica deve essere accompagnata dall’attestazione di conformità all’originale resa dal difensore nella relata. L’omessa attestazione non comporta l’improcedibilità del ricorso ove la controparte non abbia disconosciuto la conformità della copia: residua una mera irregolarità, che priva l’atto della legale equivalenza all’originale ai sensi dell’art. 196-novies disp. att. cod. proc. civ. e legittima soltanto la facoltà di disconoscimento. L’appello notificato con oggetto un provvedimento diverso da quello appellato non produce effetti interruttivi sul termine lungo: la sentenza di primo grado non impugnata passa in giudicato ex art. 324 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole a una società agricola contribuente. Oggetto originario della controversia era l’impugnazione di un avviso di pagamento per contributi consortili.
La società contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, per assenza dell’attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo, la carenza di legitimatio ad causam del ricorrente, asseritamente estinto per accorpamento, e la formazione del giudicato interno sulla decisione di prime cure per mancata proposizione dell’appello. In sede di memoria il difensore del ricorrente ha rinunciato ai primi due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione relativa all’attestazione di conformità della procura. Secondo la giurisprudenza richiamata, in caso di notifica a mezzo pec la procura analogica deve essere sottoscritta con firma autografa e trasformata in copia informatica, con conformità attestata dal difensore nella relata (Cass., Sez. I, n. 6318 del 2023; Cass., Sez. Trib., nn. 24574, 24575 e 24576 del 2026; Cass., Sez. Trib., n. 25209 del 2026).
Nel caso concreto il difensore aveva espressamente attestato l’estrazione della copia informatica dalla procura analogica in conformità all’art. 18, n. 5, del d.m. n. 44/2011, come modificato dal d.m. n. 48/2013. Tale dichiarazione è stata ritenuta sufficiente a escludere l’irritualità dell’attestazione.
La Corte ha poi valorizzato il principio di strumentalità delle forme: poiché la controricorrente non aveva disconosciuto la conformità della copia, l’omissione dell’asseverazione non determina l’improcedibilità, ma solo una mera irregolarità, che fa venir meno la legale equivalenza dell’atto all’originale e legittima la facoltà di disconoscimento (Cass., Sez. Trib., nn. 23312 e 23315 del 2026). La soluzione è stata posta in linea con la giurisprudenza CEDU, che richiama le Sezioni Unite n. 8312 del 2019 sull’insussistenza dell’improcedibilità in assenza di contestazione della difformità delle copie.
La Corte ha invece ritenuto pregiudiziale l’eccezione di giudicato interno riguardante la sentenza di primo grado. Dall’esame della documentazione è emerso che l’atto di appello notificato a mezzo pec aveva ad oggetto un’altra sentenza, relativa a un diverso procedimento, e che anche la relata di notifica concerneva quel diverso giudizio. L’appello iscritto a ruolo non riguardava quindi la sentenza di prime cure che si assumeva impugnata.
Ne è derivata la conferma che la decisione di primo grado è passata in giudicato ex art. 324 cod. proc. civ. per mancata impugnazione nel termine lungo. L’assorbimento di tale esito ha precluso l’esame dei restanti motivi. Il ricorso è stato rigettato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., e condanna del ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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