L’iscrizione a ruolo per visto infedele spetta alla Direzione Regionale del domicilio del trasgressore (Cass. civ. Sez. 5 n. 141 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del visto di conformità infedele sulla dichiarazione dei redditi, la responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 ha natura anche sanzionatoria. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti del responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) o del professionista appartiene, in via funzionale e inderogabile, alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non del contribuente assistito. La violazione di tale regola di competenza, stabilita da norma di legge con valenza esterna, determina l’illegittimità dell’atto emesso dall’ufficio incompetente.
Il Fatto
A seguito di un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 su una dichiarazione Mod. 730/2017, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione emetteva una cartella di pagamento nei confronti del CAAF e del suo Responsabile dell’Assistenza Fiscale, che aveva apposto il visto di conformità su documenti relativi a un contribuente con domicilio fiscale nella circoscrizione della Direzione Provinciale di Crotone.
La C.t.p. di Crotone rigettava il ricorso dei contribuenti, confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. a) e secondo comma, d.lgs. n. 241/1997, per essere l’iscrizione a ruolo avvenuta ad opera di un ufficio territorialmente incompetente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale e assorbente, richiamando un orientamento ormai univoco, formatosi in fattispecie analoghe. La responsabilità del soggetto che rilascia il visto di conformità infedele ha una funzione anche punitiva: la richiesta di pagamento costituisce una reazione dell’ordinamento alla specifica violazione dell’infedeltà del visto, come confermato dall’inserimento della norma in una disposizione rubricata “Sanzioni”.
Da tale natura sanzionatoria deriva l’applicabilità del comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997, che attribuisce in via esclusiva la competenza a contestare le violazioni e irrogare le sanzioni alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. La norma configura una competenza funzionale inderogabile, che non può essere derogata pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione. La previsione di un flusso di “segnalazioni” dagli uffici locali alle direzioni regionali conferma che i primi non possono procedere direttamente.
Nel caso di specie, l’iscrizione a ruolo era stata effettuata dalla Direzione Provinciale di Roma, ufficio incompetente, anziché dalla Direzione Regionale del Lazio, competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. La Corte di Giustizia Tributaria aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo a tale incompetenza, sebbene fosse ritualmente proposto e dirimente.
La violazione di una regola di competenza stabilita da una norma di legge con valenza esterna determina la nullità dell’atto, vizio che, se dedotto dalla parte, deve essere rilevato dal giudice. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo, annullando la cartella per incompetenza dell’ufficio che ha proceduto all’iscrizione a ruolo. Le spese di lite sono state interamente compensate per la novità della questione e la recente formazione dell’orientamento di legittimità.
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Nota della Redazione
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