Il giudice tributario non può sopperire alle carenze istruttorie delle parti (Cass. civ. Sez. 5 n. 9859 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 d.lgs. 546/1992, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 130/2022, attribuisce al giudice tributario un potere istruttorio di natura integrativa, e non integralmente sostitutiva, degli elementi di giudizio forniti dalle parti, in coerenza con il principio di terzietà di cui all’art. 111 Cost. Tale potere può essere esercitato solo in presenza di una obiettiva situazione di incertezza, per completare la prova già fornita, e non quando la parte onerata abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova, essendo i documenti nella propria disponibilità. La mancata qualificazione del vizio ex art. 360 c.p.c. non determina l’inammissibilità del motivo se il suo contenuto è chiaro. Dalla natura dispositiva del processo tributario discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 546/1992 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede il potere del giudice di ordinare alle parti la produzione di documenti necessari. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione è graficamente inesistente, meramente apparente o caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ovvero da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, al di sotto del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2014, emesso per indebita detrazione conseguente all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da due società, ritenute parte di un meccanismo frodatorio basato sull’acquisto di beni strumentali, pagati con titoli privi di valore, e sulla successiva vendita a società extracomunitarie. Rigettato il ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 63/2020, confermava l’atto impositivo, escludendo la violazione del contraddittorio e ritenendo non provato il trasferimento dei beni alla contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la contribuente lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, deducendo il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di acquisire la documentazione del procedimento penale. La Corte ritiene il motivo inammissibile per difetto di specificità, mancando l’indicazione della richiesta istruttoria, dei fatti oggetto del processo penale e dei reati contestati, nonché la descrizione dello svolgimento del processo. Nel merito, il motivo è comunque infondato: la natura dispositiva del processo tributario, confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 109/2007, attribuisce al giudice un potere istruttorio integrativo, non sostitutivo degli oneri probatori delle parti, esercitabile solo in caso di obiettiva incertezza e quando la parte onerata non abbia essa stessa la possibilità di provare, circostanze non dedotte dalla ricorrente. Dalla natura dispositiva deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine all’esistenza del fatto materiale, nonché l’omessa considerazione di alcune contestazioni. La Corte qualifica la doglianza come vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., esclusa la riconducibilità al n. 5, inammissibile per la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Nel merito, il motivo è infondato: la motivazione della CTR deve ritenersi adeguata, avendo fornito una spiegazione logica sulla base di molteplici elementi, senza necessità di confutare analiticamente ogni tesi non accolta. La critica alla valutazione delle dichiarazioni contenute negli atti difensivi integra una censura della valutazione della prova, inammissibile in sede di legittimità, non essendo configurabile il travisamento della prova con riguardo a dichiarazioni di parte e dovendo il ricorrente limitarsi a dedurre l’erronea applicazione delle norme sulla valutazione della prova.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della contribuente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in un ammontare indicato nel dispositivo, e alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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