Contributi consortili: la cartella di pagamento fa cessare la materia del contendere (Cass. civ. Sez. V n. 26061 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi consortili, l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio di impugnazione dell’avviso di pagamento viene meno con la successiva notificazione della cartella di pagamento relativa ai medesimi tributi, poiché in quest’ultima si concentra e si trasferisce l’esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per carenza di interesse. La declaratoria sopravvenuta non integra la “ordinaria” inammissibilità e non giustifica il raddoppio del contributo unificato, poiché essa caduca le pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata. L’omessa attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale analogico, in difetto di disconoscimento della controparte, non determina l’improcedibilità del ricorso, ma una mera irregolarità.
Il Fatto
Un Consorzio di bonifica propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva annullato l’avviso di pagamento emesso nei confronti di una società agricola per il contributo opere irrigue relativo agli anni 2015, 2016 e 2017. Il giudice di appello aveva ritenuto che l’ente impositore fosse stato soppresso e accorpato a un diverso consorzio regionale, con conseguente carenza di legittimazione del soggetto che aveva emesso l’atto.
La società contribuente resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura speciale, non risultando attestata nella relata di notifica a mezzo pec la conformità della copia informatica all’originale cartaceo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente deduce e documenta che, per i medesimi tributi e gli stessi anni, l’agente della riscossione ha notificato una cartella di pagamento, integralmente estinta mediante compensazione volontaria.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità fondata sull’attestazione di conformità della procura. Secondo l’orientamento richiamato, in caso di notifica a mezzo pec la procura redatta su supporto analogico deve essere trasformata in copia informatica di documento analogico, con conformità attestata dal difensore nella relata. Nella specie il difensore ha espressamente attestato l’estrazione della copia informatica in conformità alla disciplina applicabile, e ciò basta a escludere l’irritualità.
La Corte aggiunge che la controparte non ha contestato la conformità della procura allegata al ricorso notificato, limitandosi a rilevare l’assenza dell’asseverazione. In applicazione del principio di strumentalità delle forme, l’omissione non produce la radicale sanzione dell’improcedibilità, ma una mera irregolarità: viene meno la legale equivalenza dell’atto all’originale e si apre alla controparte la facoltà di disconoscimento, che tuttavia non è stata esercitata. Il percorso è confermato dal richiamo alle Sezioni Unite n. 8312 del 2019 e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che escludono conseguenze pregiudizievoli in assenza di contestazione sulla difformità.
Nel merito, il difensore del ricorrente rinuncia al primo e al secondo motivo con la memoria prevista dall’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., rendendo superflua ogni valutazione sulla loro fondatezza. La Corte rileva quindi che l’emanazione della cartella di pagamento per i medesimi contributi oggetto dell’avviso impugnato determina la cessazione della materia del contendere.
Il principio è ricondotto all’orientamento consolidato: in materia di contributi consortili l’interesse all’impugnazione dell’avviso viene meno con la successiva instaurazione del giudizio sulla cartella, nel quale si trasferisce ogni questione sulla debenza del tributo. Ne deriva la declaratoria ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, che assorbe i restanti motivi. Quanto alle spese, la Corte le compensa tra le parti per la sopravvenienza della cartella e della sua estinzione, applicando i principi della soccombenza virtuale.
Infine, la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di “ordinaria” inammissibilità, non nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, che caduca le pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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