Rimborso sisma Sicilia: inammissibile ricorso dell’Agenzia per genericità (Cass. civ. Sez. V n. 18710 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali per il sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, l’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’art. 108, par. 3, del T.F.U.E., come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015. Tuttavia, il ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria che censuri il riconoscimento del rimborso è inammissibile quando, deducendo che l’imposta sia stata versata in ragione di redditi di partecipazione, non alleghi se il contribuente partecipasse a una società di persone o di capitali e non indichi gli atti e i documenti su cui fonda la censura, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90 per cento dell’IRPEF e dell’ILOR relative agli anni 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. L’Amministrazione aveva opposto un silenzio-rifiuto; la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l’appello erariale.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il contribuente si è costituito con controricorso. La causa, già oggetto di rinvio alla sezione tributaria con ordinanza n. 6671/2018 e di successiva ordinanza interlocutoria n. 29303/2022, è stata trattata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo e comunitario. L’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, letto in combinato con la decisione della Commissione UE n. C (2015) 5549 del 14 agosto 2015, esclude l’applicazione dell’agevolazione in materia di IVA per i contribuenti esercenti attività d’impresa, perché configura un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
Con orientamento consolidato, richiamato anche di recente (Cass. n. 18907 del 2023), la Corte ribadisce che, per le imposte diverse dall’IVA, il rimborso spetta ai soggetti colpiti dal sisma che hanno versato più del 10 per cento, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’agevolazione è sospesa. La decisione della Commissione è vincolante per il giudice nazionale, che deve disapplicare le norme interne con essa contrastanti (Cass. n. 22377 del 2017; Cass. n. 15354 del 2014).
La Corte precisa poi i limiti del beneficio: esso presuppone che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita e che sia evitata ogni sovracompensazione, scorporando dal danno gli importi compensati da altre fonti. Quanto al regolamento “de minimis”, non basta che l’importo chiesto in recupero sia inferiore alla soglia, dovendo la prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto su un triennio (Cass. n. 11156 del 2023; Cass. n. 2208 del 2019; Cass. n. 8408 del 2019).
Nel caso concreto, però, il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ. L’Amministrazione ha incentrato la censura sull’IRPEF, facendo leva su redditi di partecipazione, ma non ha allegato se il contribuente partecipasse a una società di persone o di capitali, dato non irrilevante per configurare l’esercizio di attività d’impresa, e non ha indicato gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda. Il richiamo resta quindi generico (Cass. n. 777 del 2019; Cass. n. 23575 del 2015; Cass. Sez. Un. n. 22726 del 2011).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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