Dichiarazione ICI non dovuta se la variazione è conoscibile dal Comune (Cass. civ. Sez. V n. 26066 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI e dall’art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011 in tema di IMU non sussiste quando la variazione consista nella rideterminazione della base imponibile operata dall’ente territoriale per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima ex art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997. In forza del precetto di cui all’art. 10, comma 1, legge n. 212/2000, la dichiarazione è irrilevante non solo quando il dato imponibile sia conoscibile con le procedure telematiche, ma anche in ogni ipotesi in cui esso sia già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore per l’esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non tributarie. Ne consegue che il giudice di merito, ove il contribuente abbia eccepito l’inesistenza dell’obbligo dichiarativo, deve esaminare la questione e trarne le conseguenze sull’ammontare delle sanzioni.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento ICI per l’anno 2012, emesso da un Comune nei confronti di una società contribuente con riguardo al valore accertato di un’area edificabile. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello principale della società e accoglieva quello incidentale dell’ente impositore, confermando la legittimità dell’avviso quanto ai valori dell’area.

Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati rispettivamente sul preteso vizio di motivazione e sull’omessa pronuncia in ordine alla chiesta disapplicazione della sanzione in ragione dell’art. 15 del Regolamento comunale IMU. L’ente impositore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile, o comunque manifestamente infondato. La ricorrente denuncia in modo generico una motivazione apparente, ma in realtà censura la valutazione in fatto dei giudici di merito sul valore dell’area ai fini ICI. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16159 del 2018: la motivazione è solo apparente, con nullità della sentenza per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture. Ipotesi non ravvisabile nella specie.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza sollevata dalla controricorrente, poiché il ricorso riporta specificamente i motivi di opposizione relativi alla non debenza delle sanzioni, come proposti in entrambi i gradi.

Sul punto il Collegio ribadisce il principio affermato da Cass. n. 13662 del 2026: l’obbligo dichiarativo non sussiste quando la variazione consista nella rideterminazione della base imponibile ad opera dell’ente per effetto della nuova stima del valore dell’area fabbricabile. Alla luce dell’art. 10, comma 1, legge n. 212/2000, la soppressione dell’obbligo dichiarativo ex art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 si giustifica per l’irrilevanza della dichiarazione sia quando il dato imponibile è conoscibile per via telematica, sia quando esso è già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore, anche per finalità non tributarie (nello stesso senso Cass. n. 8280 del 2025).

I giudici di appello, essendo stata eccepita l’operatività dell’art. 15, comma 1, del regolamento comunale — che impone la dichiarazione entro novanta giorni dagli eventi non conoscibili dal Comune — avrebbero dovuto verificare la sussistenza dell’obbligo dichiarativo e la sua incidenza sull’ammontare delle sanzioni. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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