Esenzione IMU immobili culturali e domanda riduzione per inagibilità (Cass. civ. Sez. V n. 26132 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 non presuppone l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente possessore. Il beneficio spetta anche quando il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività istituzionali, purché sussista un rapporto di stretta strumentalità con il concedente, tale da configurare una compenetrazione tra i due soggetti. L’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, di interpretazione autentica, ha smentito la tesi dell’utilizzo necessariamente diretto. La riduzione d’imposta per inagibilità, invece, non può essere riconosciuta d’ufficio: occorre una specifica domanda del contribuente, non correlabile alla diversa istanza di esonero dal tributo.

Il Fatto

Il Comune richiedeva a una Regione l’IMU per l’anno 2014, pari a 655.885,00 euro, in relazione a quattro complessi immobiliari di proprietà regionale: un centro servizi culturali con biblioteca, un ex albergo, un ex edificio storico e un complesso edilizio destinato a ricovero di mezzi.

La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello del Comune e quello incidentale della Regione. Riconosceva l’esenzione a due immobili, negava ogni beneficio agli altri due e, per l’ex albergo, ammetteva la riduzione del 50% per inagibilità. Il Comune ricorreva per cassazione con sei motivi; la Regione resisteva con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sull’esenzione della biblioteca. Il Comune sosteneva che la concessione in comodato precludesse il beneficio, essendo necessario l’utilizzo diretto del bene. La Suprema Corte respinge la tesi richiamando l’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, norma di interpretazione autentica, secondo cui gli immobili si intendono posseduti anche se concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, purché il comodatario svolga le attività protette con modalità non commerciali.

Ne deriva che il collegamento funzionale tra i due enti è sufficiente, restando irrilevante l’autonomia della personalità giuridica del comodatario. La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui l’esenzione spetta quando il bene è utilizzato da un ente non commerciale per attività meritevoli, strumentalmente collegato al concedente. Il rapporto di stretta strumentalità accertato dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.

Viene poi esaminato il profilo dell’ex edificio storico. Il Comune lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per aver la Commissione fondato l’esenzione su un fatto notorio. La Corte rigetta: il giudice territoriale aveva tratto l’informazione probatoria da atti specifici, ha esercitato il proprio prudente apprezzamento e ha correttamente distribuito l’onere della prova. Il riferimento alla notorietà valeva solo a sottolineare l’ampiezza dell’efficacia dimostrativa della documentazione.

Il quarto motivo intercetta invece il profilo della riduzione per inagibilità dell’ex albergo. La Corte lo accoglie: esaminato il ricorso introduttivo, la Regione aveva chiesto solo l’esenzione e non anche la riduzione d’imposta. Questa richiede una specifica domanda, non è applicabile d’ufficio e non può correlarsi alla diversa ipotesi di esonero. La sentenza va quindi cassata sul punto.

Il ricorso incidentale è respinto. Quanto alla destinazione programmata dell’ex albergo, la Corte precisa che la mera intenzione programmatica non basta: occorre che la destinazione si concretizzi nell’attitudine del bene a realizzare lo scopo, con l’avvio del processo attuativo. L’esenzione, infine, non spetta agli immobili per cui la Regione non ha fornito prova della destinazione istituzionale. La Corte dichiara non dovuta la riduzione d’imposta e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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