Redditometro e decadenza dell’accertamento per annualità esposte (Cass. civ. Sez. 5 n. 3434 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimità dell’accertamento sintetico del reddito con il metodo del c.d. redditometro, l’Amministrazione finanziaria deve verificare la ricorrenza dello scostamento oltre che nel periodo d’imposta accertato anche in un’altra annualità, senza che rilevi l’eventuale maturazione, per quest’ultima, della decadenza dal potere di accertamento: il requisito necessario e sufficiente è il riferimento, nella motivazione dell’atto, alla non congruità dei redditi dichiarati per altra annualità. La decadenza prevista dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 concerne l’emissione dell’avviso e non la valutazione di presupposti richiedenti elementi fattuali di periodi diversi. È nulla per motivazione apparente la sentenza che, senza esporre il contenuto della documentazione prodotta né le ragioni dell’idoneità delle prove, si limiti ad affermazioni apodittiche sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per il periodo d’imposta 2008, gli aveva accertato un maggior reddito in applicazione del c.d. redditometro, sul presupposto dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente imputato per due anni d’imposta consecutivi. La tesi del contribuente si incentrava sulla maturazione, per l’annualità 2007, della decadenza dal potere accertativo.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’avviso. La Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado, ritenendo la decadenza limitata all’emissione dell’atto e non riferibile alla valutazione dell’annualità ulteriore. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo l’illegittimità dell’accertamento per il 2008 in ragione della decadenza maturata per il 2007. La Corte reputa il motivo infondato. L’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente ratione temporis, prevede la decadenza dall’esercizio della potestà impositiva mediante emissione dell’avviso, ma non preclude la verifica dei presupposti che richiedano fatti storici verificatisi in annualità diverse da quella oggetto della dichiarazione.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata in continuità, ha chiarito che la metodologia sintetica postula tre presupposti: la disponibilità di beni o servizi; lo scostamento di almeno un quarto dal reddito dichiarato; la non congruità per due o più periodi d’imposta. Su tale ultimo requisito, il reiterarsi dello scostamento è richiesto per escludere l’occasionalità delle spese. L’atto di accertamento deve indicare le ragioni della non congruità anche per gli altri periodi, ma non è necessario che l’accertamento sia contestuale per tutte le annualità. La circostanza della decadenza per l’annualità precedente non è decisiva: è sufficiente che la motivazione dell’atto richiami la non congruità dei redditi per altra annualità.
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla mancata disamina delle prove contrarie offerte dal contribuente. La Corte ritiene il motivo fondato. I giudici d’appello si erano limitati ad affermare che le giustificazioni non risultavano “convincenti né adeguatamente provate”, senza illustrare il contenuto della documentazione versata in atti e senza esplicitare le ragioni dell’eventuale insufficienza rispetto agli incrementi patrimoniali rilevati dall’Ufficio.
Tale sintetica argomentazione non consente di percepire il fondamento della decisione e si risolve in una motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Il ricorso è pertanto accolto in relazione al secondo motivo, rigettato il primo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
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Nota della Redazione
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