Inammissibile il ricorso che non indica i termini del contratto (Cass. civ. Sez. III n. 26163 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione del contratto è inammissibile quando non indichi con esattezza i termini del contratto asseritamente mal interpretato e non ne localizzi il contenuto, difettando del requisito di autosufficienza richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 35, comma 5, d. lgs. n. 149/2022. L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio è indagine di fatto riservata al giudice di merito: chi ne deduce la violazione dei canoni legali degli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve indicare le norme violate e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice se ne sia discostato. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.

Il Fatto

Una società di recupero crediti aveva emesso fattura per l’attività svolta in forza di un contratto che prevedeva un compenso fisso per ogni credito da riscuotere e una percentuale del 10% sull’importo ottenuto in pagamento. Il debitore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo l’insussistenza del credito e contestando la spettanza della voce percentuale.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ritenendo non provato il credito e interpretando il contratto nel senso che il dieci per cento spettasse solo in caso di recupero stragiudiziale. Il Tribunale, in appello, riformava la decisione e accoglieva la domanda. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e l’errata valutazione delle prove orali.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sull’interpretazione del contratto, che secondo la ricorrente avrebbe previsto il compenso per la sola attività stragiudiziale. Il Tribunale aveva ritenuto insufficiente il dato letterale e aveva fatto ricorso a elementi estrinseci, cioè il comportamento dei contraenti in sede di esecuzione e le risultanze dell’istruttoria orale.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., che impone di indicare specificamente i documenti su cui il motivo si fonda e di illustrarne il contenuto rilevante. La ricorrente non ha indicato con esattezza i termini del contratto asseritamente mal interpretato, né ha localizzato in modo idoneo il documento. Il ricorso difetta dunque di autosufficienza, come confermato dal richiamo a propri precedenti.

Sul primo motivo la Corte rileva un ulteriore profilo di inammissibilità. L’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto affidata al giudice di merito. Il ricorrente che deduca la violazione dei canoni legali di interpretazione non può limitarsi a richiamare gli artt. 1362 e ss. cod. civ.: deve specificare i canoni concretamente violati e il punto in cui il giudice se ne sarebbe discostato, non potendo la censura risolversi nella contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta in sentenza.

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata dimostra di avere utilizzato le prove raccolte in istruttoria per ricostruire l’attività effettivamente prestata, dando rilievo alla deposizione che escludeva un incarico limitato alla fase stragiudiziale e giudicando generica la testimonianza di un soggetto legato alla società. La censura tende a offrire una diversa valutazione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito e non investe l’interpretazione o l’applicazione dei paradigmi normativi in tema di prove. Si tratta di valutazioni esercitate nell’ambito del potere discrezionale di libera valutazione della prova, insindacabili in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi difesa l’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *