Inammissibile in cassazione la censura sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 26160 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo con il quale, sotto l’apparente denuncia di violazione degli artt. 950 c.c. e 116 c.p.c., si invochi un diverso apprezzamento delle prove già valutate dal giudice di merito. La doglianza ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se prospetta che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio; è invece inammissibile la censura con cui si assuma che, nel valutare le prove proposte, il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. L’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa o meno dei fatti oggetto di prova non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità. È inammissibile anche il motivo che deduca vizio di motivazione quando la sentenza impugnata risulti compiutamente e coerentemente motivata.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno con fabbricato rurale, convenne in giudizio il titolare del fondo confinante lamentando l’occupazione di una striscia di terreno lungo il confine. Chiese l’accertamento giudiziale del confine, l’apposizione dei termini e il rilascio della porzione occupata.
Il convenuto propose domanda riconvenzionale di usucapione della striscia. Interrottosi il giudizio per la morte del convenuto e riassunto nei confronti degli eredi, il tribunale accolse la domanda di regolamento dei confini, da determinarsi con riferimento alle mappe catastali, rigettò la riconvenzionale e ordinò il rilascio. Gli eredi appellarono e la Corte d’appello di Napoli accolse il gravame per quanto di ragione, ritenendo che l’istruttoria consentisse di determinare il confine senza ricorrere al criterio sussidiario delle mappe catastali, sulla base di testimonianze che individuavano il confine in un albero di noce e in un palo della corrente elettrica. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 950 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici d’appello avrebbero proceduto a una lettura non unitaria dell’istruttoria e non avrebbero valutato correttamente le testimonianze, ritenute dal ricorrente univoche e concordanti, né le conclusioni del consulente tecnico.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorrente, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge, invoca un diverso apprezzamento dei fatti già valutati dai giudici di merito e dunque un sindacato estraneo al perimetro del giudizio di legittimità. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la doglianza deve consistere nella denuncia del fatto che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio. È invece inammissibile la censura con cui si assuma che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, essendo tale attività di libera valutazione consentita dall’art. 116 c.p.c. (ex plurimis, Cass. sez. U n. 20867 del 2020; nello stesso senso Cass. n. 16016 del 2021 e Cass. n. 37382 del 2022).
Il secondo motivo denuncia nuovamente violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, prospettando una motivazione apparente e un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte rileva anzitutto la sovrapposizione, nella medesima censura, di doglianze riferibili a diversi parametri dell’art. 360, comma primo, c.p.c., senza possibilità di distinguerne gli argomenti a supporto. Per la parte in cui reitera la violazione dell’art. 115 c.p.c., il motivo ripete gli argomenti del primo, cui si rinvia.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte osserva che la sentenza impugnata appare compiutamente e coerentemente motivata e consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice a quo. Il ricorrente, al di là di un generico riferimento ai parametri del cd. minimo costituzionale, contesta il merito degli apprezzamenti svolti dalla Corte territoriale, in termini non consentiti in sede di legittimità. Il ricorso è dunque respinto, in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza. Il ricorrente è condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., a versare alle controricorrenti la somma equitativamente liquidata e, ai sensi del successivo quarto comma, una somma in favore della cassa delle ammende. La Corte richiama Cass. sez. U n. 27195 del 2023, secondo cui nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, la condanna assume funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori. È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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