Prova del danno e nesso causale assorbono validità rinuncia al mandato (Cass. civ. Sez. III n. 26165 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per inadempimento del mandatario, la sola dimostrazione dell’inadempimento contrattuale non è sufficiente a ottenere il risarcimento: occorre provare l’esistenza di un danno concreto direttamente causato dall’inadempimento. Il difetto di prova del danno e del nesso causale costituisce rilievo assorbente di ogni altra questione, compresa quella relativa alla validità e all’efficacia della rinuncia al mandato. Ne consegue che la censura sull’omessa pronuncia in ordine alla legittimità della rinuncia è inammissibile, perché non interferisce con la ratio decidendi fondata sulla carenza probatoria e non specificamente impugnata in cassazione.
Il Fatto
Una società mandante conveniva in giudizio il mandatario per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di un contratto di mandato. Il mandatario, anziché coltivare diligentemente i giudizi civili e amministrativi pendenti e necessari per l’acquisto di un terreno, senza il consenso della mandante avrebbe rinunciato agli atti del giudizio, accettando la rinuncia della controparte e determinando l’estinzione dei procedimenti.
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo la rinuncia sorretta da giusta causa e con congruo preavviso, e comunque non provato il danno né il nesso causale. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione sull’assunto, ritenuto assorbente, della mancata prova del nesso causale tra inadempimento e danno. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi rigettandoli. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale esaminato solo il secondo motivo di gravame, dando per certa la validità della rinuncia al mandato contestata con il primo.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 1705 cod. civ. in correlazione con l’art. 105 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che l’estinzione del giudizio civile costituisse anche esito della condotta omissiva della società, e che tale condotta, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., interrompesse il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.
La Corte osserva che la Corte d’appello ha fondato il rigetto su una duplice ratio decidendi: l’assorbente mancata prova del danno, in ragione dell’implausibilità di un esito favorevole della lite, e la rilevanza, ex art. 1227 cod. civ., della condotta della mandante, che avrebbe potuto intervenire nel giudizio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ..
Il primo motivo è ritenuto non fondato. La questione di omessa pronuncia non interferisce con quella della carenza di nesso causale, ritenuta assorbente e non specificamente impugnata in sede di legittimità. La Corte ribadisce il principio per cui la sola dimostrazione dell’inadempimento contrattuale non basta: è indispensabile provare un danno concreto direttamente causato dall’inadempimento, altrimenti la domanda va rigettata. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché prevalente su tutto è la considerazione della mancata prova di un danno collegato alla rinuncia ad azioni che prevedibilmente non avrebbero avuto esito favorevole.
La Corte precisa, ad abundantiam, che in sede di legittimità è mancata l’indicazione delle deduzioni tempestivamente sollevate in primo grado, rilevante ai fini dell’autosufficienza di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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