Sentenza notificata via PEC: senza relata il ricorso è improcedibile (Cass. civ. Sez. III n. 23985/2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la obbliga a subirne le conseguenze, gravandola dell’onere di depositare copia della sentenza munita di relata ovvero, per la notifica via PEC, dei messaggi di spedizione e ricezione. L’omissione non è sanabile con produzione successiva e ormai tardiva. Il deposito del solo duplicato informatico non supplisce: esso, a differenza della copia informatica, non reca la stampigliatura dei dati esterni relativi alla pubblicazione, non potendo per sue caratteristiche intrinseche sopportare sovrapposizioni o annotazioni. Ne deriva l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non sanata dalla mancata contestazione del controricorrente, salvo che la documentazione sia prodotta da quest’ultimo nel termine di legge o acquisita mediante richiesta del fascicolo d’ufficio. La sanzione non contrasta con le garanzie costituzionali e convenzionali, vertendo su un adempimento preliminare non oneroso. Resta ferma la prova di resistenza, che salva il ricorso notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
Il Fatto
Il tribunale aveva accolto la domanda proposta da una curatela fallimentare nei confronti di una società in accomandita semplice, dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di un atto di conferimento di ramo d’azienda.
La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame della società, condannandola alle spese del grado. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la curatela ha resistito con controricorso e depositato memoria. La trattazione, inizialmente fissata per una precedente adunanza camerale, è stata differita a nuovo ruolo per impedimento del consigliere relatore.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare, con verifica officiosa sulla tempestività dell’impugnazione, l’improcedibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione.
Nel ricorso si afferma che la sentenza sarebbe stata notificata in una determinata data, ma dall’esame degli atti risulta depositato soltanto un duplicato informatico della sentenza, privo della relata e dei messaggi di spedizione e ricezione, neppure prodotti dal controricorrente. La dichiarazione di avvenuta notifica attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve: la parte che l’ha resa è tenuta a documentarlo entro il termine di legge, senza possibilità di rimediare con produzioni successive.
Quando la sentenza sia stata notificata a mezzo posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità il ricorrente deve depositare la relata inserendo nella busta telematica il messaggio nei formati previsti. Il deposito della sola copia autentica — qui, per giunta, di un mero duplicato informatico, che per sue caratteristiche non reca la stampigliatura dei dati esterni concernenti la pubblicazione — priva della relazione di notificazione comporta l’improcedibilità. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controparte, poiché la sanzione presidia un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del giudizio di legittimità.
La Corte esclude il contrasto con le garanzie del diritto di difesa e del giusto processo: l’adempimento è preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, ed è finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.
Non giova alla ricorrente neppure il principio che salva il ricorso quando la sua notificazione si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Calcolando il termine dalla data di pubblicazione indicata in epigrafe, il ricorso risulta notificato oltre la scadenza; e la conclusione non muterebbe assumendo la diversa data che si evince dal controricorso, poiché anche in tale ipotesi la notificazione sarebbe intervenuta successivamente al termine. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese giustificata dalla peculiarità della vicenda e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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