L’erronea indicazione dei componenti del collegio nella sentenza di cassazione è mero errore materiale correggibile ex art. 391-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 5056 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione, nell’intestazione della sentenza della Corte di cassazione, del nome di uno dei magistrati non relatori facenti parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d’udienza, ha riservato la decisione, non è causa di nullità della sentenza, ma ha natura di mero errore materiale. L’errore è emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell’art. 391-bis c.p.c., che al primo comma richiama la procedura di correzione. In difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel verbale d’udienza con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, dovendo essa esaurirsi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con sentenza n. 31910/2025, aveva accolto il terzo motivo di ricorso proposto da una banca nei confronti di una società, cassando la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore e decidendo nel merito, con il rigetto dell’opposizione avverso un’ordinanza di assegnazione.

Nell’intestazione di tale sentenza erano stati erroneamente indicati come componenti del Collegio alcuni magistrati, mentre, come risultava dal verbale di udienza, la composizione effettiva era parzialmente diversa. Avviata la procedura ufficiosa di correzione dell’errore materiale, la società già controricorrente depositava memoria, eccependo la nullità insanabile del provvedimento per violazione delle norme sulla composizione del giudice e la possibile predisposizione della decisione prima della discussione.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione ha riscontrato che la sentenza pubblicata era effettivamente affetta da un mero errore materiale nell’indicazione, in intestazione, dei componenti del Collegio. La decisione in camera di consiglio era stata assunta dai medesimi giudici che avevano assistito alla discussione, come risultava dal verbale di udienza, il quale fa fede fino a querela di falso, manifestamente non dispiegata.

La Corte ha poi dichiarato radicalmente inammissibile ogni doglianza sul contenuto della sentenza, tanto più in seno ad un procedimento di correzione di errore materiale. Nessuna disposizione di legge impone di fare concreto e specifico riferimento, nella motivazione delle sentenze di legittimità, ai contenuti delle difese svolte dalle parti in udienza e nella memoria ex art. 378 c.p.c. L’oggetto del sindacato è delimitato dai soli motivi indicati nel ricorso introduttivo.

Richiamando la giurisprudenza consolidata (tra cui Sezioni Unite n. 11853/1991 e n. 118/1999), la Corte ha ribadito che la mancata o erronea indicazione del nome di un magistrato non relatore non determina la nullità della sentenza. Poiché l’intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, valgono le risultanze del verbale d’udienza, che si presumono coincidenti con i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione, salvo prova contraria.

Alla luce di tali principi, trasposti al rito di legittimità attraverso il richiamo all’art. 391-bis c.p.c., la Corte ha disposto la correzione dell’intestazione della sentenza n. 31910/2025, sostituendo l’indicazione del magistrato erroneamente menzionato con quello effettivamente componente del Collegio. La natura del procedimento ha escluso la necessità di provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *