Pensione anticipata editoria: utili solo i contributi versati nel periodo di CIGS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26184 del 04.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dipendenti delle imprese editrici e di stampa, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione. La norma, riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla legge n. 416 del 1981 entro il periodo di cassa integrazione, fissa un limite temporale definitivo ai fini dell’adesione all’opzione del pensionamento anticipato. Si tratta di una disciplina speciale, rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157 del 2013, il cui contenuto letterale è di stretta interpretazione. Il principio generale dell’art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 resta valido, ma è estraneo alla fattispecie derogatoria.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente di una società editoriale che aveva sottoscritto un verbale di accordo per l’accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza prefissata, è stato licenziato alla cessazione del periodo di CIGS e collocato in mobilità. Ha presentato domanda di accesso anticipato alla pensione, assumendo di aver raggiunto il requisito dei 32 anni di contributi computando anche i contributi figurativi da mobilità.

L’INPS ha respinto la domanda per assenza del requisito contributivo minimo, ritenendo non computabile il periodo di contribuzione figurativa. Il Tribunale ha rigettato il ricorso; la Corte d’Appello di Genova lo ha accolto, ritenendo applicabile l’art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017, contestata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il Collegio richiama un consolidato orientamento, da ultimo ribadito dalle pronunce Cass. n. 18379 del 2026, Cass. n. 18018 del 2026, Cass. n. 27586 del 2025 e Cass. n. 1504 del 2025.

Il principio era già stato affermato dall’arresto Cass. n. 2440 del 2023: la norma del 2017, riferendosi a coloro che hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla legge n. 416 del 1981 entro il periodo di cassa integrazione, ha introdotto una disciplina speciale a contenuto letterale di stretta interpretazione. Essa fissa un limite temporale definitivo e non rinviabile per l’adesione all’opzione del pensionamento anticipato.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. In attuazione dell’art. 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011, il settore dell’editoria e della stampa è stato regolamentato dal d.P.R. n. 157 del 2013, che ha inasprito il requisito contributivo della legge n. 416 del 1981, aggiornandolo alla speranza di vita. Rispetto a tale regolamento di armonizzazione, l’art. 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017 ha poi introdotto un regime speciale di salvaguardia in favore dei dipendenti, ancorché collocati in mobilità dalla stessa impresa.

Il richiamo della Corte territoriale all’art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991 non si lega coerentemente alla ricostruzione del quadro applicabile. Il principio resta valido sul piano generale, ma è estraneo alla formazione della fattispecie derogatoria che dà diritto agli assicurati del settore editoria e stampa all’applicazione dei criteri della legge n. 416 del 1981. La norma che ha ritenuto utili i soli contributi versati nel periodo di CIGS costituisce disciplina speciale.

Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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