Fondo volo, anticipo quota pensione e copertura del giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26183 del 04.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione in capitale di una quota della pensione del Fondo di previdenza per il personale di volo, prevista dall’art. 34 della legge n. 859 del 1965, costituisce atto dovuto dell’INPS a fronte dell’istanza dell’iscritto, cui la legge rimette una scelta volontaria e consapevole. Non è pertanto configurabile alcun errore rilevante ai sensi dell’art. 1427 cod. civ., né dolo o violenza, restando la determinazione dei criteri di capitalizzazione questione di interpretazione normativa e non di vizio del consenso. Il giudicato formatosi sulla controversia copre il dedotto e il deducibile, precludendo le domande riconvenzionali che, pur invocando diversi criteri di calcolo, non mutano petitum e causa petendi.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto al Fondo volo, aveva cessato il rapporto di lavoro nel 1994 e aveva chiesto all’INPS la pensione di anzianità con liquidazione anticipata di una quota in capitale. Lamentava che l’Istituto avesse determinato il coefficiente di capitalizzazione in misura inferiore a quello risultante dalle tabelle allegate al D.M. 19 febbraio 1981, emanato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962.

La domanda era stata accolta in primo e in secondo grado. Su ricorso dell’INPS, le Sezioni Unite n. 22157 del 2009 avevano cassato la sentenza e rigettato la pretesa nel merito. L’istanza di revocazione era stata dichiarata inammissibile. L’INPS aveva poi ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme percepite in eccesso; l’opposizione del pensionato, con domande riconvenzionali, era stata respinta e la sentenza di appello aveva confermato il rigetto, correggendo solo la motivazione sulla domanda di annullamento per vizi del consenso, ritenuta infondata nel merito e non coperta dal giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’anticipo come beneficio assicurato da una disposizione derogatoria e di favore. Richiamando Cass. Sez. U. n. 11907 del 2014, si ricorda che l’iscritto poteva chiedere di riscuotere subito, in forma capitalizzata, il quid pluris che il Fondo garantiva rispetto al trattamento ordinario. Da qui la conclusione: l’esercizio del diritto era frutto di una scelta volontaria e consapevole, mentre l’INPS era tenuto per legge a disporre la liquidazione, essendo normativamente determinato l’an della richiesta.

Non è dunque configurabile alcun errore sul presupposto dell’istanza, perché gli effetti di questa non dipendevano da scelte discrezionali dell’Istituto, ma da indici normativi. La complessa controversia sull’individuazione dei criteri di capitalizzazione, risolta dalla giurisprudenza, non incide sul carattere unilaterale e ascrivibile al solo ricorrente della scelta operata.

Quanto al dedotto vizio di dolo e violenza, il motivo è infondato per difetto di specificità: il ricorrente non indica dove e come avrebbe introdotto la censura, né concreta gli aspetti della doglianza. Il generico richiamo all’art. 1428 cod. civ. trovava specificazione solo in relazione all’errore quale vizio del consenso. Del resto, la domanda giudiziale successiva non era diretta ad annullare l’atto, ma a contestare i criteri di calcolo, confermando che la volontà di ottenere il beneficio non era in discussione. Nessuna violazione di legge o eccesso di potere è ravvisabile in un atto dovuto, rimanendo la scelta dei criteri sul piano esecutivo.

Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile: il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, non le singole risultanze istruttorie o le mere ipotesi alternative.

Il terzo motivo è infine respinto. Le domande riconvenzionali dirette a contestare il criterio di liquidazione sono coperte dal giudicato formatosi sulla pronuncia delle Sezioni Unite, che copre il dedotto e il deducibile. Richiamando Cass. 11/01/2024, n. 1259, il Collegio precisa che il giudicato non si estende a domande diverse per petitum e causa petendi, ma nella specie la controversia verteva sull’anticipo per quota capitalizzata e sull’individuazione del criterio applicabile: l’invocazione di criteri diversi non mutava petitum e causa petendi. In via assorbente, la validità del criterio applicato dall’INPS è stata definitivamente affermata dalle Sezioni Unite n. 11907 del 2014, lette insieme alla n. 22157 del 2009, e confermata da Cass. n. 29971 del 2022. Il ricorso è integralmente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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