Riclassificazione Inail: onere della prova e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8135 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riclassificazione dell’attività aziendale ai fini della determinazione del premio assicurativo, grava sull’INAIL l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’operata riclassificazione. La sentenza che, con motivazione esente da vizi logici, conferma la ripartizione percentuale tra diverse voci di tariffa sulla base dell’esame complessivo della documentazione prodotta (verbali ispettivi, contratti di appalto) non è sindacabile in cassazione. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in caso di doppia conforme, né può lamentarsi il mancato espletamento della CTU, trattandosi di attività istruttoria non rientrante nel perimetro dei “fatti” di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società, operante nel settore delle pulizie, impugnava la riclassificazione operata dall’INAIL che, in relazione alla posizione assicurativa territoriale, aveva ricondotto il 20% delle retribuzioni alla voce tariffaria 0721 (piccola pulizia) e il restante 80% alla voce 0411 (pulizie civili). Il giudice di primo grado riteneva corretta la classificazione, e la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 16.06.2022, rigettava il gravame della società. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resisteva l’INAIL con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile, e gli altri tre infondati. Con il primo motivo la società deduceva il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione di una determina del Presidente INAIL del 23.4.2020, sostenendo l’equiparabilità delle denunce di nuovo lavoro alle denunce di variazione. La Corte ha rilevato che la censura era priva di chiara rilevanza, non confrontandosi con la sentenza impugnata che non menzionava tale determina, ed era altresì inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., non essendo il documento riportato né localizzato, oltre che nuova e volta a una rivalutazione del merito.
Quanto al secondo motivo, la società lamentava la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. in tema di onere della prova e di valore dei verbali ispettivi, sostenendo che l’INAIL avrebbe dovuto provare le ragioni della ripartizione percentuale tra le voci di tariffa. La Corte ha precisato che il giudice di appello aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia, affermando proprio che grava sull’Istituto la prova dei presupposti per la riclassificazione. La società, tuttavia, invocava solo formalmente l’errata distribuzione dell’onere probatorio, lamentando sostanzialmente la valutazione delle risultanze istruttorie, che la Corte territoriale aveva fondato non solo sui verbali ispettivi ma anche sui contratti di appalto e su tutti i documenti prodotti.
Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione e alla motivazione apparente, è stato ritenuto infondato: la sentenza impugnata aveva ampiamente motivato la propria decisione, anche in ordine alla mancata necessità della CTU, spiegando che la voce tariffaria 0411 comprende una gamma di attività più ampia del solo lavaggio dei pavimenti, come la lavatura dei vetri e delle superfici, e che l’istruttoria aveva dimostrato che tali attività venivano svolte quotidianamente. La Corte ha quindi concluso che la doglianza si risolveva in una non condivisone della motivazione, non in una sua carenza o contraddittorietà.
Infine, con il quarto motivo, la società deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo per il mancato espletamento della CTU. La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., come introdotto dall’art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012 convertito con legge n. 134/2012, che preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in caso di doppia conforme, come nella specie, essendo i fatti stati ricostruiti in termini identici nei due gradi di merito. La Corte ha altresì chiarito che l’omesso espletamento della CTU non integra un “fatto” ai sensi della predetta disposizione, e che il giudice di appello aveva espressamente motivato la superfluità dell’accertamento tecnico.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2700 c.c. – Efficacia dell'atto pubblico
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso