Contributi dei coadiutori familiari e redditi da società di persone (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26195 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione dei contributi previdenziali a percentuale dovuti dai collaboratori familiari dell’impresa familiare, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, secondo quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992. In tale nozione rientrano anche i redditi che il collaboratore familiare trae dalla partecipazione, in qualità di socio, a una società di persone, poiché l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica sempre come redditi d’impresa quelli delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale. Il giudice di merito, tuttavia, non può escludere apoditticamente il computo sul solo rilievo che il reddito sia riferibile al collaboratore e non alla titolare dell’impresa: deve accertare, in concreto, se la partecipazione sociale sia o meno riconducibile all’attività dell’impresa familiare. L’ampliamento della base contributiva non tollera estensioni analogiche, dovendo rispettare il parallelismo tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale.
Il Fatto
L’INPS aveva notificato alla titolare di un’impresa familiare due avvisi di addebito per contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale, riferiti a due collaboratori familiari e a due annualità. I contributi erano stati calcolati considerando anche le partecipazioni dei collaboratori a una società di persone.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, annullando gli avvisi, sul rilievo che quei redditi derivavano dalla società e non dall’impresa familiare. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la posizione dei collaboratori familiari fosse diversa da quella della titolare e che i loro redditi non potessero essere computati nella base imponibile contributiva.
La Motivazione della Corte
L’INPS ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986. La censura è stata ritenuta fondata.
La Corte muove dalla portata della norma del 1992, che rapporta il contributo annuo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento. Il Collegio dà continuità al principio già affermato in Cass. n. 33516/2025, secondo cui nella base imponibile di artigiani e commercianti vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio, con interpretazione letterale e sistematica avallata dalla Corte cost. n. 354 del 2001. Richiama inoltre Cass. n. 22901/2024, che include i redditi d’impresa come definiti dalla disciplina fiscale ed esclude i soli redditi di capitale.
La questione specifica, relativa ai redditi dei collaboratori familiari derivanti dalla partecipazione a società di persone, è stata affrontata da Cass. n. 18892/2023. Tale pronuncia, in una fattispecie analoga, ha affermato che vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge del titolare di impresa individuale, prodotti sia come collaboratore familiare sia come socio di società di persone.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio di trasparenza fiscale: per i soci di società di persone i redditi sociali sono considerati redditi d’impresa e determinati unitariamente. Da qui l’ampliamento della base contributiva, che però deve restare entro i limiti delineati dal legislatore, senza estensioni analogiche e nel rispetto del parallelismo tra disciplina fiscale e previdenziale.
Su queste basi la Corte non ha condiviso la sentenza impugnata, che aveva escluso il computo dei redditi sul solo presupposto che non fossero della titolare, ma dei collaboratori. Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, in base all’effettiva attività della società di persone, se la partecipazione dei collaboratori fosse o meno riconducibile all’impresa familiare. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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