Valutazione delle prove e poteri officiosi nel licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26279 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando, a seguito di valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga erroneamente che la parte onerata lo abbia assolto: in tal caso il vizio è apprezzabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La consulenza tecnica d’ufficio, sottratta alla disponibilità delle parti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente. La mancata ammissione di una prova testimoniale non decisiva è, per definizione, non indispensabile e non impone i poteri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c.

Il Fatto

Un dipendente dell’Inps impugna il licenziamento senza preavviso intimatogli per accesso abusivo e ripetuto al sistema informatico dell’Istituto tramite le proprie credenziali. Il Tribunale rigetta il ricorso; la Corte d’appello conferma la decisione di primo grado. Il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, con cui censura la mancata ammissione della prova testimoniale, il diniego della CTU informatica, l’uso delle presunzioni e la distribuzione dell’onere della prova. L’Inps resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la doglianza sulla mancata ammissione delle prove testimoniali, articolata come violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Il collegio precisa che l’art. 115 c.p.c. è invocabile quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti o acquisite fuori dai propri poteri officiosi, mentre l’art. 116 c.p.c. rileva se il prudente apprezzamento sia disatteso senza deroga normativa. La censura, riguardando la mancata ammissione di prove, non può fondarsi su tali disposizioni e risulta inammissibile.

Quanto all’onere della prova, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato che l’accesso abusivo fosse riconducibile al dipendente e intenzionale, poiché effettuato con le credenziali in suo possesso e cessato dopo la contestazione ispettiva. Tanto basta a escludere la violazione dell’art. 2697 c.c., che si configura solo se l’onere venga attribuito a soggetto diverso da quello gravato; un eventuale errore di apprezzamento resta sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Il secondo motivo, sul diniego della CTU informatica e sul mancato esercizio dei poteri officiosi, è parimenti inammissibile. Essendo la consulenza un mezzo istruttorio affidato al prudente apprezzamento del giudice, la scelta di non disporla è insindacabile, tanto più se specificamente motivata come nella specie. La censura sui poteri officiosi si risolve in mera riproposizione dei rilievi già disattesi: una prova testimoniale non decisiva è, per definizione, non indispensabile e inidonea a imporre l’esercizio di tali poteri.

Anche il terzo e il quarto motivo sono respinti. Quanto alle presunzioni, il convincimento del giudice si è formato su prove documentali e dichiarative, rispetto alle quali gli indizi hanno svolto funzione integrativa, con conseguente erroneità del punto di partenza della censura. Sull’onere probatorio valgono le considerazioni già svolte sul primo motivo.

Infine, il quinto motivo è inammissibile: i fatti asseritamente trascurati non hanno carattere decisivo e il preteso travisamento del fatto probatorio non è specificamente indicato nei termini richiesti dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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