La mancata assunzione da parte del subentrante non legittima l’impresa cessante ad agire per l’esecuzione in forma specifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3220 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impresa cessante, che perde l’appalto a seguito di nuovo affidamento, è priva di legittimazione ad causam per far valere in giudizio l’inadempimento del nuovo aggiudicatario all’obbligo di assunzione del personale previsto dalla clausola sociale del contratto collettivo. Tale clausola, configurandosi come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., attribuisce il diritto all’assunzione esclusivamente al lavoratore beneficiario, il quale resta l’unico titolare del potere di azionarlo. L’originario datore di lavoro non vanta alcun interesse giuridicamente rilevante all’adempimento, atteso che l’obbligo di repechage e la necessità di giustificare l’eventuale recesso riguardano il rapporto interno con il proprio dipendente e non la posizione del subentrante.
Il Fatto
Una società, già aggiudicatrice del servizio di igiene urbana per un Comune, aveva assunto a tempo indeterminato un lavoratore. A seguito del nuovo bando e dell’aggiudicazione alla società subentrante, quest’ultima — in applicazione dell’art. 6 del CCNL di settore — aveva assunto il personale impiegato nel servizio nei 240 giorni precedenti, escludendo il lavoratore in questione perché non indicato dal Comune come addetto al servizio.
La società uscente agiva in giudizio per ottenere l’accertamento dell’obbligo del nuovo appaltatore di assumere il dipendente, deducendo che la mancata assunzione le impediva di recedere dal rapporto di lavoro per cessazione dell’appalto, obbligandola a ricollocare altrove il lavoratore. Il tribunale prima e la corte d’appello poi avevano accolto la domanda, riconoscendo la legittimazione attiva della società uscente. Avverso tale decisione la società subentrante proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito la distinzione tra legitimatio ad causam, quale titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, e interesse ad agire, che attiene invece alla sussistenza di una posizione giuridica concreta e attuale. Ha quindi rilevato che la società uscente era rimasta estranea alla fase della nuova aggiudicazione, intervenuta esclusivamente tra il Comune e la società subentrante.
Proprio in tale contesto si inserisce la clausola sociale di cui all’art. 6 del CCNL, che obbliga il nuovo aggiudicatario ad assumere, con nuovo contratto, il personale già addetto all’appalto. La Corte ha osservato come la posizione di precedente aggiudicataria non conferisca alla società uscente alcuna posizione giuridica rilevante rispetto agli obblighi derivanti dal bando e dalla clausola stessa. Quest’ultima, garantendo il diritto all’assunzione ai lavoratori interessati, tutela esclusivamente il lavoratore beneficiario, quale terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c.
Nel caso di specie, il lavoratore era rimasto alle dipendenze della società uscente e risultava l’unico potenziale beneficiario della clausola. Tuttavia, egli non solo non aveva azionato il diritto ma si era costituito in giudizio con ricorso incidentale adesivo alla posizione della società subentrante, manifestando così la volontà di non avvalersi dell’assunzione. La Corte ne ha tratto la conseguenza che la società uscente non vantava alcun interesse giuridicamente rilevante e tutelabile alla reintegrazione del lavoratore presso il nuovo appaltatore.
La necessità, per la datrice di lavoro, di reperire una diversa collocazione per il proprio dipendente o di giustificare un eventuale licenziamento per cessata attività dell’appalto riguarda la gestione interna del rapporto di lavoro e non può fondare la legittimazione ad agire nei confronti del terzo. Accogliendo il primo motivo del ricorso principale e quello incidentale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria della società uscente, dichiarando assorbite le ulteriori censure relative all’interpretazione della clausola sociale e delle pattuizioni del capitolato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.