Riassunzione verso la banca cessionaria e accertamento in merito della titolarità passiva (Cass. civ. Sez. I n. 26289 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione coatta amministrativa di banca e successiva cessione di rapporti a un altro istituto, la riassunzione del processo interrotto nei confronti del cessionario non può essere sanzionata con l’estinzione del giudizio per errata individuazione del soggetto passivo. La verifica dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso costituisce questione di merito, da accertare in contraddittorio con la parte chiamata, alla luce del perimetro oggettivo del contratto di cessione e della eventuale questione di legittimità costituzionale della disciplina che lo regola. Ove il cessionario non sia divenuto titolare del rapporto, il giudice di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e rigetta la domanda per difetto di titolarità passiva.

Il Fatto

Gli investitori convenivano davanti al Tribunale di Rovigo la banca, chiedendo dichiararsi la nullità degli investimenti effettuati in azioni e obbligazioni convertibili e la restituzione della somma versata, o in subordine la risoluzione dei contratti per inadempimento. Nelle more, la banca convenuta era ammessa alla liquidazione coatta amministrativa e il giudizio si interrompeva.

I commissari liquidatori stipulavano poi con altro istituto un contratto di cessione di un complesso di attività e passività, con effetti verso i terzi, dal quale restavano escluse le pretese degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati. Gli attori riassumevano il giudizio nei confronti del cessionario, deducendo l’illegittimità costituzionale della disciplina che escludeva quei debiti dal perimetro. Il Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio; la Corte d’appello di Venezia confermava, escludendo la titolarità passiva del cessionario e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Propongono ricorso gli investitori.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti censurano il rigetto della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno escluso dal trasferimento i debiti derivanti dalla commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate delle banche venete, prospettando disparità di trattamento tra investitori e sostanziale sottrazione di tutela. Il motivo è infondato.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 225/2022, che ha respinto le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze, dichiarandole in larga parte inammissibili. La Consulta ha chiarito che il sindacato di costituzionalità non può tradursi in una valutazione delle opzioni di politica economica e finanziaria adottate in una situazione di emergenza bancaria, rientrando la delimitazione delle attività e passività trasferite nella discrezionalità del legislatore.

La diversa questione dell’individuazione del soggetto passivamente legittimato e della esatta delimitazione del perimetro delle passività trasferite appartiene alla giurisdizione ordinaria. L’ambito della cessione va desunto dal contratto e non dal decreto, poiché la riferibilità della titolarità sostanziale della posizione giuridica discende dall’ambito oggettivo del programma negoziale regolato dalle parti.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la declaratoria di estinzione, sostenendo che la riassunzione nei confronti del cessionario aveva validamente riattivato il processo e che la verifica dell’effettiva titolarità passiva costituiva tema di merito. Il motivo è fondato.

La Corte rileva che il ragionamento della sentenza impugnata mostra come fosse dirimente stabilire se i diritti controversi fossero inclusi nel perimetro del contratto di cessione: si tratta di questione di merito e non di rito. Essendo in discussione il perimetro del titolo fonte del rapporto e la sua legittimità costituzionale, la questione andava affrontata nel merito, non stroncata con una declaratoria di estinzione per errata riassunzione, ma verificata in istruttoria e nel contraddittorio con la parte chiamata.

La Corte osserva inoltre che, accertato che i rapporti controversi non erano compresi nel perimetro della cessione, il giudizio di merito può essere assunto in sede di legittimità ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Il riferimento è alla disciplina speciale dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 99 del 2017, che deroga alla norma generale dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., e alla efficacia verso i terzi delle disposizioni del contratto di cessione. Il ricorso è quindi accolto quanto al secondo motivo e la domanda rigettata nel merito per difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto; le spese sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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