Inammissibili i motivi misti che cumulano vizi di legittimità e rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 3318 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione cumulativa, in un unico motivo di ricorso per cassazione, di mezzi di impugnazione eterogenei — quali la violazione di legge sostanziale e processuale e il vizio di motivazione — è inammissibile, perché contrasta con la tassatività dei motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. e riversa sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando si denunci che il giudice ha dichiarato di non dover osservare la regola o ha deciso su prove non introdotte dalle parti; l’art. 116 cod. proc. civ. è violato solo se si contesta l’aver disatteso il principio della libera valutazione, non il prudente apprezzamento. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo quando l’onere della prova è attribuito a una parte diversa da quella onerata. L’omesso esame di un fatto decisivo non è denunciabile quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni.
Il Fatto
Una società cessionaria di crediti vantava nei confronti di un’azienda sanitaria provinciale il pagamento di somme dovute per forniture, ottenendo un decreto ingiuntivo poi parzialmente revocato in primo grado. La società proponeva appello, rigettato dalla Corte d’appello di Milano con condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando l’erronea valutazione delle prove relative all’esistenza dei crediti e il mancato riconoscimento degli interessi moratori e anatocistici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rilevando profili di inammissibilità comuni e specifici. Con riferimento ai primi due motivi, riguardanti l’esistenza di crediti ceduti, la Corte evidenzia come la ricorrente abbia proposto cumulativamente la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi. Tale tecnica espositiva, che mescola censure di legittimità e vizi motivazionali in modo inestricabile, è stata ritenuta inammissibile, poiché non consente di incasellare le doglianze nei tassativi motivi dell’art. 360 cod. proc. civ..
La Corte ha inoltre chiarito che le censure volte a contestare l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre non integrano i vizi denunciati, ma mirano a una rivalutazione del merito, come confermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 27.12.2019. Ha poi precisato che l’omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile laddove la pronuncia di secondo grado confermi quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto e di diritto.
Quanto al terzo motivo, relativo agli interessi sulla somma pagata dopo il ricorso monitorio, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per difetto di specificità, non avendo la ricorrente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato la domanda inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. perché non formulata in sede di precisazione delle conclusioni. Il quarto motivo, concernente gli interessi sulla somma oggetto di condanna, è stato invece ritenuto inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi che, in entrambi i gradi di merito, aveva negato la decorrenza dalle scadenze delle singole fatture per la mancata indicazione della lista di fatture di riferimento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., e la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.