Onere della prova del creditore nel factoring e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 18794 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto se il giudice di merito applica in modo erroneo la regola di giudizio fondata sull’onere della prova, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Non è censurabile in sede di legittimità la valutazione in fatto con cui il giudice, acclarata l’esistenza di un titolo contrattuale, fonda la decisione sui documenti prodotti dal creditore, genericamente contestati dal debitore. In caso di doppia pronuncia conforme, fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., anche quando si denunci l’omesso esame di un documento, non identificando i fatti in esso rappresentati.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo respingeva l’opposizione proposta dai fideiussori di una cooperativa avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per il pagamento di una somma dovuta in forza di un contratto di factoring. La Corte d’appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, escludeva che la genericità delle contestazioni potesse giustificarsi con la mancata ricezione degli estratti conto, poiché l’andamento del rapporto poteva ricostruirsi anche mediante i partitari prodotti dalla creditrice. Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e l’omesso esame di un documento decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminato preliminarmente il ricorso, rileva che lo stesso non è stato proposto nei confronti di uno dei soggetti legittimati, la cui posizione, riconducibile all’art. 332 cod. proc. civ., non richiede provvedimenti ai sensi del secondo comma della norma. Nel merito, il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., è dichiarato inammissibile.
La censura, oltre a omettere l’indicazione della motivazione oggetto di critica, prospetta in modo irrituale la violazione della regola di distribuzione dell’onere probatorio. Il ricorrente, soffermandosi sul contenuto dei partitari e degli estratti conto, sollecita un riesame del fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità, che non conferisce il potere di valutare il merito ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame compiuto dal giudice di merito.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di una stampa di una schermata del rapporto di factoring dalla quale risultava un saldo attivo, è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ. La Corte ricorda che ricorre l’ipotesi di doppia conforme non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello.
Ad abundantiam, la censura risulta comunque fuori luogo, poiché la corte territoriale ha esaminato il documento, e dunque i fatti in esso rappresentati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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