Forma del contratto bancario e comportamenti concludenti della banca (Cass. civ. n. 17409/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall’art. 117, comma 1, TUB deve intendersi in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente. La forma è rispettata ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata copia al cliente, sottoscritta da quest’ultimo, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso può desumersi da comportamenti concludenti, quali la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del rapporto.

Il Fatto

La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente per il pagamento di somme derivanti da due contratti di conto corrente. Il cliente oppose l’ingiunzione, eccependo la nullità dei contratti per difetto di forma scritta, in quanto non prodotti in giudizio o privi della sottoscrizione della banca. Il Tribunale accolse l’opposizione e la Corte d’Appello di Ancona confermò il rigetto del gravame della banca, rilevando che, sulla base della documentazione agli atti, mancava la produzione dei due contratti di conto corrente posti a base dell’ingiunzione; in particolare, per uno dei due contratti risultava depositato un diverso atto (contratto di affidamento) non utilizzato a sostegno della domanda monitoria e non sottoscritto dalla banca.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, censurando l’erronea applicazione dell’art. 117 TUB da parte della Corte d’Appello. La Corte ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 898/2018), secondo cui il vincolo di forma imposto dal legislatore è “composito”, includendo anche la consegna del documento contrattuale al cliente. Tuttavia, tale affermazione va intesa in senso funzionale: la protezione del cliente si attua attraverso la redazione scritta e la consegna, non richiedendosi la sottoscrizione dell’istituto di credito.

La Corte ha precisato che, una volta provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura, il consenso della banca ai fini della formazione dell’accordo può desumersi da comportamenti concludenti, quali la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto (es. comunicazione degli estratti conto non contestati). La Corte d’Appello si era limitata a considerare il momento della produzione in giudizio dei contratti, senza dare rilievo a quei comportamenti concludenti realizzati in precedenza, cadendo così nell’errore di ritenere necessaria la sottoscrizione della banca per la validità del contratto.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, affinché riesamini la causa alla luce del corretto principio di diritto, e ha assorbito il terzo motivo di ricorso.

Implicazioni Pratiche

  1. Prova del consenso della banca: L’avvocato che difende la banca in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il contratto sia sottoscritto dal solo cliente, deve allegare e provare i comportamenti concludenti della banca (esecuzione del rapporto, invio di estratti conto, addebito di interessi e spese) per dimostrare la formazione del consenso, senza necessità di produrre il contratto firmato dall’istituto.
  2. Onere probatorio del cliente: Il cliente che eccepisce la nullità del contratto bancario per difetto di forma non può limitarsi a contestare l’assenza della firma della banca; deve dimostrare che il contratto non sia stato redatto per iscritto, non gli sia stato consegnato o che la sua sottoscrizione sia falsa, restando a suo carico la prova della mancanza del requisito formale.
  3. Rilevanza della consegna del documento: La consegna al cliente di un esemplare del contratto sottoscritto da quest’ultimo integra un elemento essenziale per la validità formale, costituendo un obbligo complementare della banca la cui omissione può essere fatta valere dal cliente, ma non determina di per sé la nullità del contratto se la consegna è comunque avvenuta.

Nota della Redazione

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