Ricorso inammissibile su prova saldo bancario e assorbimento ordinanza art 186 ter (Cass. civ. Sez. I n. 8664 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata acquisizione di una parte degli estratti conto non impedisce al giudice di merito di ricostruire il saldo del rapporto bancario, potendo egli valorizzare altre e diverse risultanze documentali, le scritture contabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., gli estratti scalari e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. La valutazione circa la sufficienza e l’attendibilità di tale materiale è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato, non quando ritenga erroneamente assolto l’onere stesso. L’ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ., avendo natura anticipatoria e provvisoria, è destinata a essere sostituita o assorbita dalla sentenza conclusiva, senza necessità di revoca espressa.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca, contestando la correttezza degli estratti conto e delle risultanze contabili per l’applicazione di interessi non pattuiti, usurari e anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di spese non dovute. La banca, dal canto suo, chiedeva in via riconvenzionale la condanna della società e dei tre fideiussori al pagamento del saldo dei rapporti bancari.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande e condannava i fideiussori, in solido, al pagamento di una somma a favore della banca. La Corte d’appello di Firenze confermava la decisione, ritenendo provato il credito e corrette le modalità del riconteggio operato dal consulente tecnico. I fideiussori proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre al vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sostenendo che la banca non avesse provato il proprio credito, per non aver prodotto tutti gli estratti conto e i relativi scalari. La Corte dichiara il motivo inammissibile.
Il vizio di motivazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata è sul punto conforme a quella di primo grado, essendosi i giudici di merito pronunciati per le stesse ragioni sui medesimi fatti. Quanto alle restanti censure, esse attengono alla valutazione delle risultanze probatorie, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte precisa che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando ritenga erroneamente assolto l’onere stesso. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o attribuito a una prova il valore proprio di una differente. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti.
Nel caso di specie i ricorrenti muovono una censura tutta versata in fatto sulla sufficienza del materiale probatorio. La giurisprudenza consolidata afferma che, a fronte della mancata acquisizione di una parte degli estratti conto, il giudice può valorizzare altra documentazione, le contabili bancarie, le risultanze delle scritture contabili ex artt. 2709 e 2710 cod. civ. o gli estratti scalari, spettando al giudice la concreta valutazione di idoneità di tali documenti.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 186 ter cod. proc. civ. e l’esistenza di due titoli esecutivi, per non essere stata revocata l’ordinanza-ingiunzione. Anche tale motivo è inammissibile ex art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ. La Corte ricorda che l’ordinanza ha natura anticipatoria e priva di contenuto decisorio, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., ed è destinata a essere sostituita dalla sentenza non necessariamente con revoca espressa, ben potendo questa essere implicita. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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