Inammissibile motivo con mezzi eterogenei e richiesta di rivalutazione probatoria (Cass. civ. Sez. I n. 26290 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per promiscuità delle censure, il motivo di ricorso che cumula violazione di legge, carenza di motivazione e travisamento della prova ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., senza distinguere quale specifica affermazione della sentenza impugnata integri ciascun vizio. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre solo in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non quando si censuri la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto: in tale seconda ipotesi il rimedio è l’impugnazione per revocazione per errore di fatto, se ne sussistono i presupposti, ovvero il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ. La richiesta di attribuire ai documenti un significato diverso da quello ritenuto dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Le eredi di un investitore convennero in giudizio una banca per ottenere la restituzione delle somme investite in titoli obbligazionari di uno Stato estero e il risarcimento dei danni, per un importo complessivo superiore a 440.000 euro. Il Tribunale respinse le domande ritenendole prescritte; la Corte d’Appello confermò la decisione, escludendo che le comunicazioni inviate alla banca nel 2008 e nel 2009, l’adesione a una procedura arbitrale internazionale e la successiva revoca del mandato contenessero una intimazione di adempimento idonea a interrompere la prescrizione.
Avverso la sentenza di appello una delle eredi ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., vizio di motivazione e travisamento della prova, e contestando anche il dies a quo della prescrizione. La banca ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto diversi profili concorrenti. Il primo attiene alla promiscuità delle censure: la ricorrente denuncia simultaneamente violazione di legge, carenza di motivazione e travisamento, senza chiarire quale affermazione della sentenza integri ciascun vizio. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere i motivi che cumulano mezzi di impugnazione eterogenei senza precisa articolazione.
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: per il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve esporre le ragioni dell’impugnazione e le considerazioni che, in relazione al motivo, giustificano la cassazione della pronuncia. Nel caso di specie tale onere non è assolto, neppure quanto al vizio motivazionale evocato ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, la doglianza è del tutto aspecifica: la Corte territoriale non tratta la questione e la ricorrente non indica dove e come essa fosse stata posta nel giudizio di merito. Ove una questione implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve non solo allegarne l’avvenuta deduzione, ma indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde consentire il controllo ex actis. Se la questione non è stata sollevata in appello, opera il giudicato interno.
Nel merito della censura, la Corte rileva che la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi territoriale, ma ripropone le argomentazioni già esaminate e respinte. La Corte d’Appello ha esaminato specificamente i documenti, riportandone ampi stralci, e ha ritenuto con giudizio di merito che non contenessero una chiara costituzione in mora. Non emerge quindi una violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ma la richiesta di una nuova interpretazione delle prove documentali, preclusa in legittimità. Tali vizi sono configurabili solo quando si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o abbia disatteso prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione.
Né ricorre il travisamento della prova documentale, che presuppone un errore percettivo sul contenuto reale del documento o l’omissione di un dato testuale decisivo: la ricorrente censura l’esito valutativo, non la percezione. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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