Correzione dell’omessa distrazione delle spese e natura amministrativa del procedimento (Cass. civ. Sez. 2 n. 6921 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. L’omessa distrazione delle spese processuali, richiesta dal difensore nel controricorso, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dall’art. 391-bis c.p.c.
Il Fatto
La società controricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza n. 10079/2025, aveva visto accogliere la propria domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio fallimentare. In tale sede, i suoi difensori avevano espressamente richiesto la distrazione delle spese nel controricorso. Il Ministero della Giustizia, soccombente, era stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma l’ordinanza aveva omesso di disporne la distrazione a favore dei procuratori antistatari. I difensori hanno pertanto proposto istanza di correzione dell’errore materiale, confluita, su decreto del Presidente, in un procedimento autonomo ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto l’istanza fondata, rilevando che la richiesta di distrazione era stata formulata dai difensori e che l’ordinanza di legittimità, nel porre le spese a carico del Ministero, aveva omesso di provvedere su tale domanda. Ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza, integrando la motivazione e il dispositivo con la formula che dispone la distrazione delle spese a favore dei procuratori dichiaratisi distrattari.
Nel confermare il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito che il procedimento di correzione degli errori materiali non è diretto a incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento corrigendo. Esso ha natura sostanzialmente amministrativa e, in assenza di un contrasto tra le parti, non configura una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Ne consegue che non può procedersi alla liquidazione delle spese del procedimento di correzione, neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha accolto l’istanza, disponendo l’inserimento delle parole necessarie a integrare la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza corretta, e ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione