Misure cautelari: inammissibile la rivalutazione di indizi ed esigenze (Cass. pen. Sez. VI n. 31585/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione sulla gravità indiziaria è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. È invece inammissibile quando sollecita una diversa ricostruzione dei fatti o una valutazione alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Lo stesso limite opera per le censure relative alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari. La motivazione resta immune dal sindacato di legittimità quando collega il pericolo di recidiva, con argomentazione congrua, alla natura e quantità dello stupefacente, alle modalità del trasporto e all’inserimento del ricorrente in circuiti criminali.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per cessione e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame ha respinto l’impugnazione cautelare e confermato la misura. Secondo la ricostruzione recepita nell’ordinanza, la polizia giudiziaria aveva osservato lo scambio tra sacchi contenenti 270.360 euro in contanti e buste con dieci chilogrammi di cocaina e diciassette chilogrammi di eroina.
La difesa ha contestato la gravità indiziaria, sostenendo che il rinvenimento sul mezzo non dimostrasse la consapevole disponibilità della droga e che la condotta fosse meramente passiva. Ha inoltre negato l’attualità delle esigenze cautelari, reputando insufficiente il richiamo a un precedente specifico molto remoto. Il ricorso ha quindi denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della base indiziaria, nonché mancanza di motivazione sul pericolo di recidiva e sull’esclusiva adeguatezza del carcere.
La Motivazione della Corte
La Cassazione qualifica entrambe le doglianze come aspecifiche e manifestamente infondate. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari non consente di sostituire alla lettura del giudice di merito una ricostruzione ritenuta più persuasiva dalla difesa. Occorre indicare una violazione di legge oppure un vizio motivazionale manifesto, ricavabile dal testo del provvedimento. La Corte richiama, su questo limite, Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017 e Sez. U, n. 6402 del 2 luglio 1997.
Quanto ai gravi indizi, il primo motivo non si confronta con la motivazione effettiva dell’ordinanza. Il Tribunale non aveva fondato il proprio giudizio sulla sola presenza di un doppio fondo nel mezzo, né sulla qualità di autotrasportatore. Aveva invece valorizzato la dinamica dello scambio osservato dagli operanti: ricezione del denaro e contestuale consegna delle buste contenenti lo stupefacente. Tale sequenza attribuisce alla condotta un significato attivo e consapevole, incompatibile con la prospettata mera connivenza.
La censura pretendeva dunque una diversa lettura delle risultanze, senza individuare salti logici decisivi. Per la Corte, la valutazione degli elementi di fatto appartiene in via esclusiva al giudice di merito. La congruità del ragionamento impedisce di trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio sul peso e sull’univocità degli indizi.
Anche il secondo motivo resta sul piano della rivalutazione. Il Tribunale aveva desunto il pericolo concreto e attuale di recidiva da un insieme di elementi: l’ingente quantità di droga, la presenza di sostanze di diversa tipologia, i doppifondi nel camion e i precedenti specifici, pur remoti. Considerati unitariamente, tali dati dimostravano, secondo l’ordinanza, uno stabile inserimento in circuiti criminali dediti al narcotraffico. La motivazione non si esauriva quindi nel richiamo isolato al tempo trascorso dai precedenti.
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. La Corte dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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