Compensazione delle spese censurabile se la motivazione è illogica o inconsistente (Cass. civ. Sez. V n. 26378 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese processuali disposta ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione — che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica e del parametro delle gravi ed eccezionali ragioni — risulti palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Il sindacato investe il percorso argomentativo, non il merito della scelta. In base al principio di causalità, che sottende a quello della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l’attività dell’Amministrazione che ha dato causa alla controversia impone la condanna alle spese, in difetto dei presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il giudice di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito e liquida i compensi ai sensi degli artt. 384, comma 2, e 385, comma 2, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una contribuente riceveva nel luglio 2015 la notificazione di una cartella di pagamento per ICI relativa all’anno 2008, emessa dalla concessionaria della riscossione per conto di un Comune. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso.

In appello la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’impugnazione, rilevando che l’avviso di accertamento prodromico alla cartella era già stato annullato in via giurisdizionale prima del visto esecutivo del ruolo e della trasmissione dell’atto alla riscossione coattiva. Il giudice d’appello compensava tuttavia le spese, ravvisando criticità interpretative dell’art. 68 del d.lgs. 546/92. La contribuente ricorreva per cassazione articolando due motivi, poi integrati da memoria; le controparti restavano intimate.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente, investendo la medesima questione, e sono ritenuti fondati. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92, degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, deducendo che l’annullamento dell’atto prodromico determinava l’illegittimità della successiva iscrizione a ruolo e della cartella, con esclusione di ogni riscossione provvisoria, e che la motivazione sulla compensazione era apparente.

La Corte muove dal principio secondo cui la compensazione delle spese è censurabile per violazione di legge quando la motivazione sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, richiamando il precedente Cass. Sez. 3, 28/04/2026, n. 11492, Rv. 678672 – 01.

Non può condividersi la tesi dei dubbi interpretativi sull’art. 68 cit., poiché la sequenza cronologica è incontestabile: l’annullamento dell’avviso è avvenuto con sentenza del 10/7/2014, il ruolo è stato emesso il 20/11/2014 e la cartella il 9/7/2015.

Su questa base il principio di causalità, che sottende a quello della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., esclude ogni dubbio: l’attività dell’Amministrazione ha dato causa alla controversia e, non sussistendo i presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., doveva essere disposta la condanna alle spese in entrambi i gradi.

Il ricorso è pertanto accolto quanto alla compensazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e liquida i compensi come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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