Concorso nella detenzione illecita di stupefacenti e connivenza non punibile (Cass. pen. Sez. III n. 30420 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e connivenza non punibile risiede nel fatto che nel concorso si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare. Nella connivenza, invece, è mantenuto dall’agente un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. In sede di riesame, la valutazione degli indizi di concorso è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; la proposta di una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, indagata per detenzione illecita di stupefacenti in concorso con il coindagato, impugnava davanti alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, aveva confermato la misura cautelare a suo carico. Secondo la difesa, la condotta non era configurabile come concorso, ma come connivenza non punibile. La presenza della droga e del denaro nella camera da letto denotava al più una consapevolezza dell’illecito altrui, ma non provava, neppure nella fase cautelare, un concorso giuridicamente rilevante.

La ricorrente sosteneva la mancanza di una condotta positiva ascrivibile: la fonte confidenziale aveva fatto riferimento solo al coindagato; nessun soggetto escusso a sommarie informazioni aveva individuato una sua condotta attiva; il coindagato aveva ammesso di svolgere l’attività illecita da oltre un anno, prima della loro conoscenza; al momento dell’intervento ella era da poco rientrata dal lavoro e soggiornava solo occasionalmente nell’abitazione; aveva inoltre giustificato la provenienza di parte del denaro, circostanza riscontrata dalla madre.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione penale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La Corte muove dal principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il discrimine tra concorso e connivenza non punibile va individuato nella natura della condotta: il concorso richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, anche in forma di agevolazione e idoneo a garantire al correo una sicurezza o una collaborazione su cui contare; la connivenza si sostanzia in un comportamento meramente passivo, privo di contributo causale al fatto. A sostegno richiama Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403.

Il Tribunale del riesame, secondo la Corte, ha fatto buon governo di tale principio. Ha valorizzato la convivenza con il coindagato protrattasi da tre mesi e il tentativo, all’ingresso degli operatori, di eludere i controlli rifugiandosi in bagno. Ha considerato non decisive le dichiarazioni liberatorie del coindagato, smentite dal rinvenimento sul tavolo della cucina di un panetto e mezzo di sostanza bruna del peso di 150 grammi, di una bustina di sostanza bianca e di cinque cartine, oltre a un bilancino, indice di attività di confezionamento in corso.

La Corte sottolinea come il restante stupefacente fosse custodito in una scatola vicino al divano, circostanza non ignorabile dalla ricorrente per le dimensioni molto ridotte del monolocale. Tutti questi elementi concorrono, secondo la Sezione, nel senso del concorso.

Quanto al denaro, in casa erano stati rinvenuti euro 10.000 in contanti, di cui la ricorrente aveva rivendicato come propri euro 3.200, custoditi in una borsa nell’armadio e giustificati come frutto di liberalità della nonna e di attività lavorativa in nero. Il Tribunale ha ritenuto tale disponibilità del tutto incongrua, non giustificabile né con le risultanze del conto corrente né con le dichiarazioni della madre.

La motivazione è stata giudicata non manifestamente illogica né contraddittoria, mentre il ricorso propone solo una lettura alternativa dei fatti, come tale inammissibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

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