Concorso morale nel reato di alterazione di stato mediante falso (Cass. pen. Sez. VI n. 30432 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di alterazione di stato mediante falso, di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen., concorre nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., chiunque contribuisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all’evento tipico realizzato dall’autore della falsa dichiarazione di nascita, non essendo necessario che il concorrente abbia reso personalmente la dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile. Ai fini del calcolo della soglia di pena prevista dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., si tiene conto della pena in concreto irrogabile per tutti i reati cui si riferisce la misura, cumulando anche gli aumenti di pena, mentre la disposizione dell’art. 278 cod. proc. pen. opera solo per la determinazione dei limiti edittali in astratto. Non rilevano, a tal fine, fattori eventuali o non precisati, quali la scelta di riti alternativi o la possibile concessione di circostanze attenuanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza impugnata, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato in relazione a tre condotte di alterazione di stato mediante falso, provvisoriamente contestate ai sensi degli artt. 110 e 567, comma secondo, cod. pen., commesse in Roma tra il 21 settembre e il 22 dicembre 2023.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: la violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. per aver il Tribunale calcolato la soglia di pena sulla sola pena edittale; la qualificazione giuridica della condotta, in quanto attribuitagli a titolo di concorso morale pur non essendo egli né padre né marito dei soggetti indicati come genitori; vizi di motivazione sulla gravità indiziaria e sull’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie; vizi di motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva; infine, l’omessa motivazione sulla richiesta di misura meno afflittiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il ricorrente aveva censurato una sola delle tre condotte contestate. Il calcolo della soglia ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve comprendere gli aumenti di pena relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura, secondo il cumulo materiale o giuridico; la non computabilità della continuazione ex art. 278 cod. proc. pen. riguarda invece i soli limiti edittali in astratto. Irrilevanti, dunque, le riduzioni ipotetiche legate a riti alternativi o ad attenuanti non precisate.

Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Richiamando Sez. VI n. 32854 del 30.06.2009, la Corte ha affermato che l’art. 110 cod. pen. opera come norma integratrice, estendendo la punibilità a chi concorra, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale all’evento tipico realizzato dall’autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita. Non è quindi necessario che il concorrente abbia reso personalmente la falsa dichiarazione.

Il terzo motivo è stato giudicato generico: l’ordinanza impugnata aveva vagliato la credibilità delle dichiarazioni accusatorie valorizzando il contenuto circostanziato del racconto e i riscontri documentali acquisiti, trascurati dal ricorrente.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a esprimere mero dissenso rispetto alle valutazioni del Tribunale. Il pericolo di inquinamento probatorio era ancorato alla condotta del ricorrente, che, appresa l’indagine, si era attivato per rintracciare e aggredire il dichiarante. Il pericolo di recidiva era desunto dalle condotte ascritte, dalle fittizie intestazioni e dai precedenti specifici per reati di falso.

Il quinto motivo è infondato: il Tribunale ha adeguatamente argomentato sull’adeguatezza esclusiva della misura custodiale, in ragione dell’intensità delle esigenze cautelari. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *