Principi di diritto (Massima)
La scriminante dell’esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 cod. pen., non è configurabile quando l’agente, nel porre in essere condotte finalizzate alla tutela di un diritto soggettivo (nella specie, la comproprietà di un fondo), adotti modalità esecutive che trasmodano in atti penalmente rilevanti, quali minacce, molestie, intrusione o interferenza nella sfera altrui, eccedendo i limiti della tutela apprestata dall’ordinamento al diritto medesimo. In tema di atti persecutori, il conflitto dominicale o patrimoniale può costituire il movente delle condotte, ma non esclude il dolo specifico di recare un grave e perdurante stato di ansia o paura, quando l’agente ponga in essere una sistematica e reiterata attività di aggressione psicologica e di interferenza nella vita della persona offesa. Il bilanciamento tra l’esercizio del diritto di proprietà e le esigenze di tutela dell’incolumità e della libertà di determinazione della persona offesa deve essere risolto in favore di queste ultime, laddove sussista un fondato e attuale pericolo di reiterazione di condotte criminose, anche in ragione della loro progressiva escalation. In sede di valutazione del periculum libertatis, il giudice può legittimamente fondare la prognosi di pericolosità sulla protrazione e intensificazione delle condotte contestate nel tempo, anche dopo l’iniziativa della persona offesa, senza che la natura patrimoniale del conflitto possa, di per sé, escludere l’attualità del pericolo di reiterazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari aveva applicato all’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, in relazione ai reati di atti persecutori e furto in abitazione. La vicenda traeva origine da una controversia successoria tra fratelli, avente ad oggetto un compendio immobiliare. All’indagato si contestava di essersi ripetutamente introdotto nel fondo adiacente l’abitazione del fratello, esercitandovi arbitrariamente facoltà dominicali mediante taglio di piante, apposizione di cancelli e cartelli, nonché di avere posto in essere minacce di morte e sistematici ostacoli alle trattative di vendita dell’immobile, anche mediante contatti intimidatori con i potenziali acquirenti. Gli veniva, inoltre, contestato il furto di utensili dal deposito attrezzi, previa manomissione del sistema di videosorveglianza.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato la misura, ritenendo irrilevanti le giustificazioni dell’indagato, il quale rivendicava la legittimità del proprio operato in quanto comproprietario del fondo. Avverso tale ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla scriminante dell’esercizio del diritto, il difetto di proporzionalità della misura e l’erronea valutazione del periculum libertatis, insistendo sulla natura patrimoniale del conflitto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la configurabilità della scriminante ex art. 51 cod. pen., rilevando che l’indagato non si era limitato a porre in essere attività di manutenzione o vigilanza sul fondo, ma aveva attuato una sistematica condotta di intrusione, minaccia e interferenza nella sfera personale e patrimoniale del fratello, ostacolandone le trattative di vendita e contattando i potenziali acquirenti in termini intimidatori. Ha richiamato il consolidato principio per cui la scriminante dell’esercizio del diritto non è applicabile quando l’agente ricorra a modalità esecutive che eccedono i limiti della tutela apprestata dall’ordinamento al diritto medesimo, integrando condotte penalmente rilevanti. Il conflitto dominicale, pertanto, è stato correttamente qualificato come movente delle condotte, senza che ciò elida il dolo persecutorio.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità. Ha osservato che il bilanciamento tra l’esercizio del diritto reale dell’indagato e le esigenze di tutela della persona offesa deve essere risolto in favore di queste ultime quando sussista un fondato timore di progressione criminosa. L’ordinanza impugnata aveva fornito congrua giustificazione della ritenuta adeguatezza della misura, rilevando la protrazione delle condotte anche dopo la prima querela e la loro progressiva escalation. Ha, infine, rigettato anche il terzo motivo, osservando che la prognosi di pericolosità era stata principalmente ancorata alla protrazione e intensificazione delle condotte contestate, e non al singolo episodio passato (colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un vicino), e che la natura patrimoniale del conflitto non esclude, di per sé, né la configurabilità del delitto di atti persecutori né l’attualità del pericolo di reiterazione, avendo il Tribunale posto in evidenza come la lite sulla proprietà si fosse tradotta in una sequenza di condotte intimidatorie e intrusive culminate in episodi di furto con manomissione delle telecamere.
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